Arte e Diritto

19 maggio 2020

Da lunedì 18 maggio è iniziata la “fase 2” anche per il mondo della cultura, fermo a causa dei provvedimenti delle Autorità che, per far fronte all’emergenza epidemiologica in corso, si sono trovate costrette a privare i cittadini dei loro diritti e libertà fondamentali, tra cui il diritto di prendere parte alla vita culturale della società, sancito dall’art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
In realtà il mondo della cultura non si è mai fermato ed è riuscito a mantenere un rapporto costante con il pubblico, colmando la distanza forzata tramite strumenti innovativi e alternativi. 
Grazie alla tecnologia abbiamo potuto riscoprire i tesori nascosti dell’arte classica, moderna e contemporanea, gelosamente custoditi nelle più importanti gallerie e musei di tutto il mondo, creando connessioni virtuali, ma non per questo meno intense di quelle reali, tra istituzioni culturali e cittadini.
È stato così possibile aggirarsi tra le magnifiche sale della Pinacoteca di Brera, della Galleria degli Uffizi e dei Musei Vaticani, il cui sito internet consente la visita alle stanze di Raffaello per poi catapultare il visitatore al centro della Cappella Sistina, puntando il suo sguardo sul maestoso Giudizio Universale di Michelangelo.
Anche l’applicazione Google Arts & Culture, scaricabile liberamente su smartphone e tablet, ha aperto le porte di musei di fama internazionale, quali il MoMA, The State Hermitage Museum, The Art Institute of Chicago e il Solomon R. Guggenheim Museum, solo per citarne alcuni.
E tutto questo con un semplice “click”.
L’esperienza vissuta in questi mesi potrà essere mantenuta anche in futuro, laddove gli strumenti online già in atto – certamente perfezionabili – potranno rivelarsi una buona soluzione, garantendo ai cittadini l’accesso alla cultura in piena sicurezza.
A tal proposito alcune considerazioni sono d’obbligo con riguardo al rischio di violazione del copyright che interessa tutte le collezioni di musei e gallerie fruibili virtualmente.
È difatti ragionevole ritenere che si dovrà approdare a soluzioni mediane tra la tutela del diritto d’autore e la libera condivisione delle opere d’arte.
Si segnala come modello virtuoso il programma "Open Content Program", ideato dal Paul Getty Trust e utilizzato a far data dall’anno 2013, con lo scopo di abbandonare progressivamente il sistema di Digital Rights Management e favorire la libera circolazione delle opere d’arte protette dal diritto d’autore.
Tale progetto consente a chiunque, senza necessità di autorizzazione, di avere libero accesso e di condividere per qualsiasi fine le quasi 100.000 immagini che riproducono opere d’arte di pubblico dominio e facenti parte delle collezioni Getty.
Difatti, secondo gli ideatori di tale innovativo programma queste immagini non sono altro che surrogati digitali di opere fisicamente esistenti; coloro che volessero riutilizzarle dovranno semplicemente limitarsi a segnalare che si tratta di Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program. 
L’adozione di progetti analoghi a quello già in atto al Getty potrebbe essere un valido rimedio per far convivere due fattori opposti: da un lato, la tutela del copyright e, dall’altro, la diffusione delle opere d’arte tramite il web e i social.
Da questo punto di vista il periodo che stiamo vivendo offre interessanti occasioni di rinnovamento e sviluppo, in un’ottica di miglioramento e valorizzazione del nostro patrimonio di inestimabile valore.
 
 
Dott.ssa Maria Tremolada
 

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17 aprile 2020

Drumlanrig (Scozia), 2003: due ladri, approfittando di una visita guidata al castello, riescono a sottrarre “La Madonna dei Fusi” di Leonardo e, con l’aiuto di due complici, si dileguano facendo perdere le proprie tracce.
Oslo (Norvegia), 2004: due persone armate, in pieno giorno, facendo irruzione nelle sale del Munchmuseet, asportano due capolavori di Edvard Munch - “L’urlo” e “La Madonna” - fuggendo poi a bordo di un’auto rubata guidata da un complice.
Fatti questi eccezionali ed eclatanti che hanno ferito il mondo della cultura.
30 marzo 2020: siamo a Laren, in Olanda, e dei ladri approfittano della chiusura del museo legata all’emergenza da Covid-19 e trafugano, senza alcun particolare ostacolo, il quadro “Spring garden” di Vincent Van Gogh.
L’episodio è ancora più grave.
Ma vi è di più.
Pochi giorni prima, a Oxford, la Christ Church Picture Gallery dell’Università, parimenti chiusa a causa dell’emergenza da Covid-19, si trova a fare i conti con un furto di ben tre opere d’arte.
 
Come non pensare alla tutela dei beni culturali in questo particolare momento storico?
Se il Covid-19 domina le nostre vite e le misure restrittive vengono prorogate, come può il nostro patrimonio essere abbandonato?
 
Un appello in tal senso è giunto fin da subito da ICOM Italia, che, rivolgendosi a soggetti pubblici e privati, proprietari ovvero detentori di opere d’arte, ha raccomandato di porre in essere tutte le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento dei sistemi di difesa dalla criminalità, oltre al monitoraggio, diretto o da remoto, di tutti i beni nelle sale di esposizione come nei depositi.
Trattasi di preoccupazione ancora più sentita se si considera il recente incremento del commercio illegale di opere d’arte.
Inutile dire come i numeri da capogiro che hanno caratterizzato il mercato dell’arte negli ultimi anni abbiano conquistato l’attenzione di molti gruppi criminali, che si sono dedicati al settore; e ciò non solo per la sua elevata remunerabilità, bensì anche per la carenza di una legislazione incisiva che possa fungere da valido deterrente in tal senso.
Ciò spiega l’intervento del Consiglio d’Europa, che nel maggio 2017 ha adottato una nuova convenzione di diritto penale volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali mediante la promozione di una cooperazione di dimensione internazionale.
Costituisce a tal proposito reato ogni condotta che sia posta in essere in danno dei beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti.
Ed è con rammarico che si segnala come l’Italia, ad oggi, non abbia ratificato la predetta Convenzione, benché sia stato uno tra i primi Paesi a sottoscriverla.
Parimenti, si dà atto di come non abbia avuto alcun esito la proposta di legge, che si proponeva di riformare le disposizioni a tutela del patrimonio culturale, inserendo nel codice penale le norme che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004).
Ed invero, il provvedimento approvato in tal senso il 18 ottobre 2018 dalla Camera dei Deputati si è poi arenato al Senato.
Ciò stride con quanto avvenuto in passato, laddove il modello di investigazione sul furto delle opere d’arte è stato ideato dall’Italia e oggi viene utilizzato come esempio in tutto il mondo.
È il nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri, che, costituito il 3 maggio 1969 quale reparto specializzato nella tutela del patrimonio artistico e culturale della Nazione, ha anticipato perfino la raccomandazione dell’UNESCO firmata a Parigi nel 1970, con la quale tutti gli Stati membri sono stati invitati ad adottare specifiche misure a tutela dei beni culturali.
Anche nell’attuale situazione di emergenza da Covid-19, il nucleo “TPC” svolge un ruolo fondamentale, intensificando i servizi di prevenzione nei musei e lavorando ai fini dell’individuazione delle esigenze e criticità relative alla sicurezza nei luoghi di culto.
 
Ma ciò non basta.
 
Il nostro patrimonio culturale è immenso: la galassia di chiese e le infinite strutture museali ed espositive, distribuite in modo capillare su tutto il territorio nazionale, richiedono un’attenzione mirata e trasversale, da coordinarsi a livello centrale e da attuarsi su base locale, con la previsione di un coerente sistema sanzionatorio.
Tutto ciò ad oggi è assente.
Auspichiamo che il buio portato dal Covid-19 possa far luce sulle manchevolezze di un settore che da sempre brilla di luce propria sulle tracce dei giganti del passato.
Eredità o responsabilità?
Per noi la risposta è responsabilità: il Paese con il maggior numero di siti UNESCO al mondo ha il dovere di tutelare il suo patrimonio, proprio perché appartiene a tutta l’umanità.
Ecco perché l’appello dovrebbe essere rivolto a tutto il mondo, che per la prima volta si trova a fronteggiare contemporaneamente un nemico comune, e a unire le forze per garantire la sopravvivenza dell’umanità intera.
 
 
Avv. Giorgia Colombo
 
 
Con il contributo di: Dott.ssa Mariachiara Ceriani
 
 
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5 maggio 2020

La L. 633/1941, al suo art. 20, asserisce l’inalienabilità del diritto dell’autore di rivendicare la paternità dell’opera, di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione della stessa, nonché di impedirne ogni danneggiamento.
Il fine ultimo di tale disposizione consta nell’evitare il pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore (in egual senso l’art. 2577 c.c.).
Il Tribunale di Milano nel 2005, caso Annigoni c. Collegio Ghisleri, ha chiarito che “configurano atti in violazione dei diritti morali dell’autore l’errata collocazione dell’opera d’arte, la persistente inerzia nell’effettuazione di un restauro […], nonché […] il caso di degrado dell’opera in conseguenza del trascorrere del tempo, considerato che il degrado stesso […] potrebbe causare una lesione dell’integrità dell’opera”, violando il sopraindicato art. 20.
Neppure il decesso dell’artista determina l’estinzione dei diritti morali sull’opera: questi possono essere rivendicati – senza limiti di tempo – dal coniuge e dai figli, dai genitori e dagli altri ascendenti diretti dell’autore, dai fratelli, dalle sorelle dell’artista nonché dai loro discendenti. Nella logica di protezione dei diritti morali sull’opera si inserisce altresì l’art. 24 della Legge sul diritto d’autore, il quale afferma che “il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore […], salvo che l’autore abbia espressamente vietato la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri”.
È pacifico che qualora l’artista abbia fissato un termine per la pubblicazione delle sue opere inedite, queste non potranno essere diffuse prima della scadenza dello stesso.
Per contro, in assenza di indicazioni precise dell’autore, non sono rari i casi in cui i soggetti autorizzati a pubblicare l’inedito siano più di uno e abbiano posizioni discordanti in merito al tempo della pubblicazione; in tali casi, sarà l’autorità giudiziaria a decidere.
Nulla quaestio che l’artista, ancora nel dominio della sua opera d’arte, goda altresì del diritto intrasmissibile di disconoscerla, ovvero ritirarla dal commercio a condizione che “concorrano gravi ragioni morali” (cfr. artt. 142-143 della L. 633/1941), da intendersi come radicale cambiamento del pensiero politico, religioso, intellettuale, etico e personale dell’artista, che si estrinseca con la sua opera. Diversamente è ben difficile che la pretesa autoriale possa essere riconosciuta.
L’intendimento dell’artista di ritirare l’opera deve essere notificato prontamente alle persone alle quali siano stati in precedenza ceduti i diritti di utilizzazione economica, consistenti nel diritto di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima.
Il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà poi darne pubblica notizia.
I cessionari, entro il termine di un anno a decorrere dall’ultima data delle notifiche e dalle pubblicazioni, potranno ricorrere all’autorità giudiziaria per opporsi all’esercizio della pretesa autoriale e – in subordine – richiedere il risarcimento del danno (cfr. art. 2582 c.c.). 
Un artista che si è sempre distinto nelle aule dei Tribunali è certamente Giorgio De Chirico, eclettico e anticonformista, e non possiamo non citarlo in materia di diritti morali d’autore.
Il padre della Metafisica ha più volte intentato cause per opporsi ai falsari, ovvero per contrastare l’esposizione di sue opere giovanili, che, pur non essendo state disconosciute, erano orami percepite distanti dai suoi dogmi pittorici.
Una delle controversie più note si è conclusa avanti la Corte d’Appello di Venezia (cfr. Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 25 marzo 1955, Ente autonomo “La Biennale” c. De Chirico), con una pronuncia che ha sancito il seguente principio: all’autore di un’opera non spetta il diritto esclusivo di esposizione a seguito dell’alienazione dell’opera medesima.
L’acquirente di un’opera d’arte, che non sia disconosciuta, può quindi esporla in mostre ed eventi senza il consenso dell’autore.
Nel caso di specie, il Maestro si era opposto all’esposizione di una sua opera giovanile presso La Biennale di Venezia in quanto ritenuta rappresentazione superata del suo linguaggio artistico.
In primo grado, l’autorità giudiziaria adita ha assecondato la volontà dell’artista, sul presupposto che la vendita di un’opera d’arte comporti solo il consenso alla forma di pubblicazione che si concretizza nell’alienazione, lasciando in capo all’artista tutte le altre forme di pubblicazione, quale quella in esame.
Successivamente, la Corte d’Appello di Venezia ha negato la pluralità di forme di pubblicazione e ha attribuito al proprietario del corpus mechanicum, e non all’artista, il diritto di diffusione dell’opera.
Ciò in quanto con la vendita l’opera esce dalla sfera della riservatezza ed entra in quella pubblica, divenendo contestualmente oggetto di diritto.
Sottolineo che nel caso di specie il celebre artista non aveva ripudiato l’opera ai sensi dell’art. 2582 c.c., bensì ne aveva semplicemente contestato l’esposizione asserendo la violazione dell’art. 20 della Legge sul diritto d’autore.
Anche l’artista Giovanni Stradone ha subito la stessa sorte, in due gradi di giudizio in cui le autorità competenti hanno avuto modo di ribadire come l’esposizione di opere autentiche non rispondenti alla maturità artistica dell’autore non comporti alcuna lesione all’identità creativa.
Il medesimo principio è stato affermato anche dal Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su una questione insorta tra l’artista Mario Cerioli e l’acquirente di una sua opera (cfr. Tribunale di Roma, sezione IP, ordinanza del 5 luglio 2010, Cerioli c. Mirabili).
In sintesi, ogniqualvolta il diritto morale e il diritto patrimoniale sull’opera entrino in conflitto la prevalenza dell’uno rispetto all’altro va valutata caso per caso, alla stregua di un articolato bilanciamento tra interessi contrapposti.
 
 
Dott.ssa Maria Tremolada 
 
 
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9 aprile 2020 
 
RIPARTIAMO DALLA CULTURA PER SALVARE IL NOSTRO PAESE
 
8 marzo 2020. Sul sito del Ministero dei Beni Culturali compare il seguente annuncio: “COVID-19 NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI - CHIUSI IN TUTTA ITALIA CINEMA, TEATRI, MUSEI, PARCHI ARCHEOLOGICI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE”.
Ed invero, la Presidenza del Consiglio adotta misure di contenimento molto stringenti sull’intero territorio nazionale.
In tutta Italia è prevista:
- la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sono quindi inclusi musei, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici).
 
Quanto ai provvedimenti in essere a sostegno del settore, come è intervenuto il Governo fino adesso?
 
Prima dell’8 marzo sono state adottate misure volte a sospendere i versamenti previdenziali e contributivi per alberghi agenzie e tour operator di tutta Italia, nonché ad autorizzare le agenzie a rimborsare i clienti con un voucher valido 1 anno.
 
A partire dall’8 marzo sono state previste le seguenti misure straordinarie:
- indennità straordinarie per i lavoratori del turismo e della cultura, che sono estese anche ai lavoratori privi di ammortizzatori sociali;
- tutele e ammortizzatori sociali: estesi anche ai lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo con interventi a favore di autori, artisti, esecutori e mandatari;
- sostegno alle imprese della cultura, dello spettacolo e del turismo: sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti che gestiscono o organizzano teatri, sale da concerto, cinema, fiere o eventi di carattere artistico o culturale, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, bar, ristoranti, aziende termali, parchi di divertimento o tematici, servizi di trasporto, noleggio di attrezzature sportive e ricreative o di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, guide e assistenti turistici;
- creazione del fondo emergenze spettacolo e cinema: sono previsti 130 milioni di euro per il 2020 per il sostegno degli operatori, autori, artisti, interpreti ed esecutori colpiti dalle misure adottate per l’emergenza COVID-19 e per investimenti finalizzati al rilancio di questi settori. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse verranno stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell’impatto negativo sui beneficiari derivato dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19;
- voucher per biglietti cinema, teatri, musei e concerti: estensione dei rimborsi con voucher (già previsti per viaggi e pacchetti turistici annullati a seguito dell’emergenza Covid-19) anche ai biglietti per spettacoli, cinema, teatri, musei e altri luoghi della cultura;
- voucher anche per gli alberghi e le altre strutture ricettive;
- rilancio dell’immagine dell’Italia nel mondo anche con finalità turistiche e culturali.
 
E dopo l’8 marzo?
Ancora niente.
 
Il sistema è in attesa.
Si aspettano risposte concrete.
Si sta parlando della cultura: bene imprescindibile e deposito di ricchezza, che vale il 6 per cento del Pil del nostro Paese e 1,5 milioni di posti di lavoro.
Il momento che stiamo vivendo porterà sensibili cambiamenti; di certo nel breve non si tornerà a teatro o al cinema, e forse troppe volte abbiamo dato per scontato tutto questo.
L’offerta culturale in Italia è sempre stata altissima, ma il “bisogno” di cultura appartiene a ciascuno di noi e non sempre sentiamo questo richiamo.
Forse adesso, in cui l’accesso alla cultura è parziale e limitato, riusciremo ad apprezzarla, e a capire che la scoperta delle nostre radici, in profondità, e gli stimoli di sviluppo e conoscenza che possiamo ricevere dal settore sono, e saranno, di ausilio alla nostra crescita personale e professionale, che l’umanità di ognuno deriva e si alimenta grazie al passato, che le crisi e perfino le pandemie si affrontano con la forza della conoscenza.
La storia si ripete e ci insegna.
Le pagine della storia di questi giorni le abbiamo già lette. Non è stato forse il Manzoni a illustrare i mali che ha vissuto l’Italia nei Promessi Sposi al tempo della peste?
Oggi non servono leggi ingarbugliate, ma misure ragionate, chiare e precise.
E serve il contributo di ognuno di noi. Ripartiamo dalla cultura per salvare il nostro Paese.
 
 
Avv. Giorgia Colombo
 
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5 maggio 2020 

Il diritto patrimoniale ha per oggetto l’utilizzazione economica dell’opera, disciplinata dagli articoli 12 e ss. della L. 633/1941, c.d. Legge sul diritto d’autore.
Il godimento di tale diritto si estende fino a settant’anni post mortem dell’autore; il che significa che dovrà essere versato un compenso a quest’ultimo, ovvero ai suoi eredi per ogni utilizzazione che si voglia fare dell’opera, per tutta la durata temporale sopra indicata.
Il diritto patrimoniale dell’autore, a sua volta, è articolato in una pluralità di facoltà indipendenti le une dalle altre.
Ognuna di esse è liberamente trasferibile inter vivos ovvero mortis causa, può essere tutelata separatamente o congiuntamente alle altre e può estendersi all’opera nella sua interezza ovvero solamente ad una parte di essa.
Quali sono i diritti che rilevano per il binomio artista – opera d’arte?
Il diritto di riproduzione consiste nella facoltà esclusiva dell’artista di moltiplicare in tutto o in parte l’opera, con qualunque modalità e mezzo, in copie dirette o indirette, temporanee o permanenti; si pensi alle acqueforti, alle litografie ovvero alle serigrafie.
E se si citano queste ultime non si può non pensare a colui che ne ha fatto il suo marchio distintivo: Andy Warhol. Chi non conosce le coloratissime Marilyn Monroe o le esasperate riproduzioni della zuppa Campbell’s?
Le serigrafie viste dal punto di vista giuridico altro non sono che il frutto dell’esercizio del diritto di riproduzione. 
L’artista è anche l’unico soggetto legittimato ad autorizzare la lecita riproduzione delle immagini rappresentanti le sue opere all’interno di cataloghi di mostre o di case d’asta, trattandosi di forme di utilizzazione economica delle opere stesse.
Il diritto di comunicazione al pubblico consente al solo artista di mettere a disposizione del pubblico le sue opere, avvalendosi dei più moderni mezzi di comunicazione di massa quali internet e i social network, con la conseguenza che ogni diffusione delle opere d’arte tutelate dal copyright sarà lecita solo se autorizzata dall’autore, salvo il caso in cui sia direttamente quest’ultimo a rendere pubbliche le proprie creazioni.
Per citare un esempio recente di manifestazione del diritto di comunicazione e trasmissione della propria opera al pubblico, il geniale writer noto con lo pseudonimo di Banksy ha nei giorni scorsi pubblicato sul suo profilo Instagram – peraltro seguito da milioni di followers – uno scatto del suo bagno completamente “popolato” dai quei ratti che l’hanno reso celebre in tutto il mondo, accompagnando l’immagine con l’ironico (o forse no) commento “My wife hates it when I work from home”.
Non sono comunque consentite autorizzazioni “assolute”.
Il diritto di elaborazione e modifica dell’opera si esplica nella facoltà di ogni artista di apportare le modifiche desiderate alla struttura e alla forma dell’opera d’arte realizzata; il che vieta ogni cambiamento che non sia autorizzato dall’autore.
5 ottobre 2018: presso l’affollata Sale Room della sede londinese di Sotheby’s, in occasione della Contemporary Art Evening Auction, viene aggiudicata la “Girl with Ballon” del celebre street artist Banksy per un valore complessivo di ben 1.042.000 sterline. Pochi istanti dopo l’aggiudicazione, però, l’opera si autodistrugge lasciando tutti increduli. Si scoprirà poi che lo show era stato voluto dallo stesso writer, che aveva nascoso nella cornice un tagliacarte elettrico, attivandone il meccanismo a distanza.
L’episodio ha travolto anche il mondo giuridico, chiamato a risolvere non solo i dubbi sorti sul valore dell’opera e sull’obbligo di versamento del prezzo di aggiudicazione, ma anche sul diritto di modificare la propria opera d’arte al punto da causarne la distruzione.
Può l’artista elaborare o trasformare l’opera stravolgendone radicalmente sia il corpus misticum sia il corpus mechanicum?
Dal punto di vista dei rapporti interni, la casa d’aste può essere vista come un soggetto che effettua la vendita per conto terzi, agendo come semplice mandataria in nome proprio nell’interesse del mandante, e gli effetti non si producono automaticamente ai sensi degli artt. 1705 ss. c.c.
Seguendo tale impostazione, l’aggiudicatario diviene proprietario dell’opera non quando l’auctioneer percuote il martelletto, bensì quando versa il prezzo, lasciando fino a quel momento l’opera nel pieno dominio del suo autore, con possibilità di intervenire modificando l’opera stessa e, se lo desidera, perfino di distruggerla.
Ma l’aggiudicatario può rinunciare all’opera andata distrutta?
Anche in questo caso la risposta può essere affermativa venendo in soccorso la disciplina relativa all’annullamento del contratto per vizio del consenso o un'azione di risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio.
Fortunatamente nel caso londinese il problema non si è posto, laddove l’opera ha incrementato incredibilmente il suo valore grazie alla performance che ha fatto il giro del mondo e l’aggiudicatario ha perfezionato il suo acquisto.
In ogni caso, se il pagamento del prezzo di aggiudicazione fosse avvenuto prima della distruzione dell'opera avremmo assistito ad una compressione del diritto di proprietà del tutto ingiustificata, restando fermo solo il diritto di apportare eventuali modifiche con il consenso del proprietario.
Infine, non possiamo non citare il diritto di seguito, quale diritto esclusivo dell’artista, e dei suoi aventi causa, di percepire una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’opera d’arte, a condizione che il prezzo di vendita sia superiore ai 3.000 euro, con versamento del compenso a carico del venditore dell’opera per il tramite della SIAE.
Alcune precisazioni: il diritto si applica nel caso di vendita successiva che vede l’intervento di intermediari, quali le case d’asta, le gallerie d’arte ovvero qualsiasi commerciante esperto d’arte, mentre non si applica nei casi in cui siano integrate congiuntamente le seguenti condizioni: 1) l’opera d’arte messa in vendita è stata acquistata dal venditore direttamente dall’artista non più di tre anni prima; 2) il prezzo di vendita dell’opera d’arte è inferiore ai 10.000 euro complessivi. Peraltro, vige in materia una presunzione ex lege, laddove si suppone che la vendita avvenga oltre i tre anni dall’acquisto dell’opera direttamente dall’artista, salvo prova contraria a carico del venditore.
Il contenuto di tale diritto è stato oggetto di più interventi normativi, come confluito nel testo dell’art. 150 co. 2 L. 633/1941, novellato dalla L. 34/2008, che pone un limite di valore, laddove l’importo totale del compenso spettante all’artista o ai suoi aventi causa non potrà essere superiore ai 12.500,00 euro per ogni vendita.
 
 
 
Dott.ssa Maria Tremolada 
 
 
 
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8 aprile 2020
 
Viviamo nell’era digitale e pressoché quotidianamente scarichiamo e riutilizziamo immagini dal web con l’erronea convinzione che tutto quanto reperibile online sia liberamente usufruibile.
Tuttavia, la questione è complessa e si scontra con il copyright, essendosi questo espanso anche nei territori delle odierne tecnologie dell’informazione.
 
IN CHE COSA CONSISTE IL DIRITTO D’AUTORE?
E’ il diritto che consente all’autore di disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di opporsi ad ogni loro modifica, di autorizzare eventuali utilizzazioni dell’opera e di ricevere i compensi che da ciò conseguono.
Il copyright è disciplinato dalla L. 633/1941, il cui articolo 1 comma 1 dispone che sono protette da tale diritto “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
 
IL COPYRIGHT E LA FOTOGRAFIA: QUALI LIMITI LEGISLATIVI?
Occorre fare chiarezza, classificando le fotografie come segue.
 
Fotografie artistiche. Trattasi di fotografie, che essendo vere e proprie opere fotografiche, sono protette dal tipico diritto d’autore, che si estende altresì per ben settant’anni dopo la morte del fotografo e vieta la riproduzione totale o parziale delle opere fotografiche (cfr. articolo 1 comma 2 n. 7) della L. n. 633/1941).
Queste fotografie solitamente si pagano a caro prezzo e sono a tutti gli effetti delle opere d’arte.
 
Fotografie semplici. Ai sensi dell’articolo 87 della L. 633/1941, sono fotografie semplici coperte da copyright “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico […], comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa”.
In tal caso, il fotografo – al fine di tutelarsi da utilizzazioni abusive – dovrà indicare sulla fotografia il proprio nome nonché la data di produzione. Il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione della fotografia si estenderà per vent’anni dalla sua data di produzione.
Diversamente, laddove le informazioni suddette non dovessero essere fornite, un’eventuale riproduzione della fotografia non potrà considerarsi abusiva, salvo che il fotografo provi la mala fede del riproduttore (cfr. articolo 90 della L. 633/1941).
Qualora invece la c.d. fotografia semplice dovesse consistere nella riproduzione di opere dell’arte figurativa, dovrà anche indicarsi il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Da ultimo, non possono considerarsi fotografie ai sensi della legge sul diritto d’autore – e quindi saranno prive di qualsivoglia tutela autoriale – le fotografie di scritti, di documenti, di carte di affari, di oggetti materiali, di disegni tecnici e prodotti similari (cfr. articolo 87 comma 2 della L. 633/1941).
 
Tanto premesso, la legge – assicurando tutela anche alle fotografie di minor pregio artistico (c.d. fotografie semplici) – attribuisce rilievo al seppur minimo intervento creativo del fotografo.
A ben vedere, nell’era digitale sono tutt’altro che infrequenti i casi in cui chiunque si improvvisa fotografo di professione e scatta fotografie che – seppur semplici – con l’ausilio di applicazioni o adeguati programmi possono essere personalizzate e migliorate, tali da divenire creative.
 
È POSSIBILE RIUTILIZZARE LE FOTOGRAFIE ALTRUI?
La risposta è positiva, tuttavia nel rispetto dei limiti di legge suesposti.
Nello specifico, per quel che concerne le c.d. fotografie semplici, la totale assenza dell’indicazione del nome del fotografo e dell’anno di produzione consente una loro riutilizzazione libera, anche per le fotografie prodotte da meno di vent’anni.
Peraltro, oggi è la stessa tecnologia a venirci incontro, onde scongiurare la violazione del copyright nel riutilizzo delle fotografie o delle immagini dal web.
Difatti, il motore di ricerca Google, nella sezione Immagini, consente – sotto la voce “Strumenti” – di selezionare i diritti di utilizzo.
Pertanto, fleggando la voce “Contrassegnate per essere riutilizzate”, sarà possibile scaricare e riutilizzare le immagini che compariranno sul proprio dispositivo senza temere di ledere il copyright altrui.
 
 
Dott.ssa Maria Tremolada
 
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25 aprile 2020

In piena emergenza da Covid-19 pensiamo e parliamo di cultura.
La cultura alimenta le nostre vite da sempre e fa parte della storia di tutti noi: ripartire dalla cultura ci aiuterà a dare un senso di normalità, anzi di eccezionale normalità, allo tsunami che ci ha travolti tutti, nessuno escluso.
Eugenio Barba, fondatore dell’Odin Teatret, ha definito “artistici” i giorni che stiamo vivendo: “se l’arte è un’esperienza che spiazza l’individuo facendolo riflettere sulla sua condizione, allora i tempi che viviamo sono “artistici”; “viviamo una sbalorditiva realtà che obbliga ad alterare radicalmente i nostri ritmi, percorsi e modi più semplici di essere e regolarci. Alcuni di noi la vivono come una restrizione, altri come un momento di libertà e raccoglimento su se stessi.”
Servono pensieri, idee, parole e suoni per immaginare il nostro futuro, colori da mescolare sulla tela bianca di ognuno di noi, colori da gettare anche intuitivamente con un ritmo nuovo e diverso, perché una cosa è certa: il quadro che ne uscirà sarà diverso da quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, quantomeno per un po’ di tempo.
I frutti di questi tempi “artistici” sono già sotto gli occhi di tutti.
Tutti i musei del mondo sono diventati intraprendenti, innovativi e creativi come mai in passato.
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo sta proponendo numerose attività digitali: Virtual tour, palinsesti video su YouTube, contenuti su Facebook e Instagram, podcast, piattaforme online ad accesso aperto e campagne social.
Il Governo sta ragionando “su come conciliare sicurezza e riapertura" “con il comitato scientifico e la task force guidata da Colao", mentre più lontana appare la riapertura di cinema, teatri e concerti perché "luoghi affollati per natura hanno un oggettivo problema in più. In alcuni casi non solo in platea ma anche sul palco. Non sarà facile ma ci riusciremo".
Ernesto Ottone R., Assistente direttore generale della Cultura dell'UNESCO, ha affermato che: "I musei non sono solo luoghi in cui l'eredità dell'umanità viene preservata e promossa, sono anche spazi chiave di educazione, ispirazione e dialogo. In un momento in cui miliardi di persone in tutto il mondo sono separate le une dalle altre, i musei possono unirci.”
Ma come potranno in concreto unirci se si sta organizzando la riapertura con distanze, ingressi contingentati, file, mascherine e sanificazioni?
Siamo sicuri che questo impatto, già a livello visivo, non abbia un effetto ancor più negativo sotto il profilo psicologico?
Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una rappresentazione della morte a cui non eravamo più abituati e la risposta che cerchiamo è un’immagine di bellezza che riproponga un’estetica della vita da poter contrapporre a quella che vogliamo dimenticare.
Un esempio da seguire potrebbe essere l’Albania, Paese che negli anni ’90 era al collasso economico ed istituzionale e nel 2000 ha visto diventare sindaco di Tirana Edi Rama, pittore e sculture di 36 anni, che, come prima decisione, ha ridipinto a colori vivaci i palazzi grigi del centro cittadino e delle periferie perché “questo Paese deve tornare a credere nella bellezza, la gente deve aver voglia di riappropriarsi delle strade, deve ritrovare l’orgoglio di essere albanese”.
Da quel momento in Albania è iniziata la rinascita, nel 2004 Edi Rama ha vinto il premio come miglior sindaco del mondo e oggi è il primo ministro dell’Albania, che, mentre tutta l’Europa osservava l’Italia inerte, ci ha mandato medici, infermieri e mascherine.
Serve una nuova idea di estetica per ripartire: una cultura che sia allo stesso tempo cura di bellezza e di benessere.
La sfida riguarda tutti e il Governo ha il dovere di adottare misure concrete che consentano la ripresa.
Per ora le autorità nazionali si sono limitate a chiudere i musei, come a voler rinchiudere il problema nelle stanze abbandonate di questi luoghi, ma il mondo e i tempi della cultura non si sono fermati.
Mentre si decide quando far iniziare la fase 2 scadono i prestiti, le polizze assicurative, le sponsorizzazioni, le licenze di temporanea importazione e i calendari espositivi: questo accade perché ogni mostra è al tempo stesso evento, progetto culturale e risultato di una serie di complessi accordi, nazionali e internazionali, pubblici e privati.
Riusciremo a vedere la mostra organizzata alla Scuderie del Quirinale in occasione del quinto centenario della scomparsa di Raffaello?
Ci sono dipinti che sono stati concessi in prestito dal Louvre sulla base di accordi di reciprocità che hanno visto, da un lato, opere quali il “Ritratto di Baldassare Castiglione” e l’“Autoritratto con amico” di Raffaello e, dall’altro lato, l’“Uomo Vitruviano” di Leonardo, in applicazione della normativa vigente relativa all’uscita temporanea di cui all’art. 67, comma 1, lett. d), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che la ammette nei casi in cui sia “richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi”.
Peraltro, nel caso di specie il Tar Veneto, Sez. 2^ – 16 ottobre 2019, con ordinanza n. 436, si è pronunciato sulla legittimità del prestito sottolineando “l’eccezionale rilevanza mondiale dell’esposizione, l’aspirazione del Paese a valorizzare al massimo le potenzialità del suo patrimonio, il valore di collaborazione e scambio tra Stati espresso nel Memorandum, oltre che (cfr. doc. 2 del primo elenco depositato in giudizio dall’Amministrazione resistente) il ritorno di immagine e di riconoscibilità, anche identitaria, delle Gallerie dell’Accademia di Venezia quale depositario di opere di Leonardo, l’implementazione dei rapporti culturali e museali tra le Gallerie dell’Accademia di Venezia ed il Musée du Louvre, nonché il vantaggio conseguito in forza del prestito per lo scambio con opere di Raffaello Sanzio destinate ad una mostra presso le Scuderie del Quirinale, difficilmente fruibili nel territorio nazionale”
E proprio sulla base di siffatta motivazione, se il Louvre dovesse pretendere la restituzione delle sue opere alla data di scadenza programmata della mostra, nell’equilibrio di reciprocità dell’accordo, si dovrà tener conto del fatto che l’«Uomo Vitruviano» è stato esposto a Parigi sino al termine dell’esposizione, mentre i dipinti di Raffaello soltanto per pochi giorni, attribuendo particolare rilievo alla circostanza dirimente dell’eccezionale rilevanza dell’esposizione, di particolare interesse culturale e valore scientifico, tale da permettere anche una valorizzazione culturale dell’opera prestata.
Quanto ai prestiti in essere e in scadenza nel periodo che stiamo vivendo, il Covid-19 costituisce motivo di temporanea impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore ai sensi dell’art. 1256 c.c., quantomeno con riguardo agli accordi conclusi prima della dichiarazione di emergenza sanitaria e dell’adozione delle misure di contenimento.
Se l’impossibilità perdura per tutta la durata del contratto, il Decreto Cura Italia n. 18/2020 potrà sempre venire in soccorso contro eventuali richieste di danni attenuando la severità dell’art. 1218 c.c. con la previsione che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”
Trattasi dell’unica disposizione intervenuta in materia, e, come tale, essenziale, in un contesto in cui logistica e licenze doganali non sono state sospese, e le merci sono pertanto in grado di circolare, quantomeno in Europa, benché i dipendenti pubblici dei musei non siano nelle condizioni di sovraintendere alle operazioni di disallestimento e imballaggio delle opere.
Tra i privati la situazione risulta ancor più complessa, laddove i prestiti vengono concessi per prassi senza stipulare veri e propri contratti, e men che meno clausole di hardship, tramite la sottoscrizione di una scheda di prestito che ricorda più un modulo o un formulario, e che non contiene clausole vincolanti per il proprietario e per l’organizzatore della mostra.
Senza una legislazione emergenziale ad hoc, questi sono solo alcuni dei problemi che i musei si trovano, e si troveranno, ad affrontare.
Le medesime considerazioni valgono altresì con riguardo alla ripresa: in assenza di decreti sono i singoli musei a dover gestire la fase 2 e a ripensare all’idea stessa di musei, a partire dalla fruizione con ingressi contingentati, sistemi salta coda, visite guidate con piccoli gruppi che possano utilizzare i propri cellulari come auto-guida, sanificazione degli spazi in assoluta sicurezza per non danneggiare le collezioni e con personale altamente qualificato in tal senso.
Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, ha anche sottolineato l’importanza delle attività digitali che non dovranno essere abbandonate, seppur con la necessaria fruizione reale: “la visita virtuale serve a risvegliare curiosità, a riaccendere interessi magari insospettati: così chi ama le opere d’arte è invogliato ad ammirarle anche dal vero […] In termini più generali, su questo argomento possiamo dire che, come in tanti altri settori, anche nel mondo culturale e dei musei l’emergenza del coronavirus spinge inevitabilmente verso la digitalizzazione. La nuova sfida, su questo fronte, sarà di far interagire la sfera digitale e quella reale in un modo efficace e interessante, adeguato alle condizioni proprie di entrambi questi mondi: il web e i social dovranno dunque funzionare prima come richiamo, poi come approfondimento, dell’esperienza autentica”.
Quanto all’idea stessa di museo, sempre il direttore delle Gallerie degli Uffizi ha lanciato un messaggio di speranza: "Questa crisi epidemiologica potrebbe essere il momento giusto per ripensare musei e turismo. Le città d'arte non riescono a sostenere il turismo di massa così come lo abbiamo visto negli ultimi anni. Occorre dunque riconvertire tutto il sistema allo slow tourism. È meglio tornare più volte a vedere le città d’arte, ogni volta in modo approfondito, a lungo, con curiosità, amore e pazienza, piuttosto che di fretta e brevemente. Questo è stato invece, purtroppo, lo “stile” del turismo degli ultimi anni, un turismo che seguiva i ritmi accelerati delle nostre esistenze, e di cui le stesse città d’arte hanno approfittato, magari sentendosi nel contempo cannibalizzate. Ora tutto è stato bloccato d’un colpo dalla pandemia: dobbiamo pensare bene al passo con cui vorremo ripartire".
Difatti, dal punto di vista del turismo, le città d’arte potrebbero perfino beneficiare della situazione ancora incerta: a fronte di un calo di arrivi inevitabile, soprattutto perché verrà a mancare la componente straniera, la presenza degli italiani su itinerari locali o comunque a corto raggio potrebbe intensificarsi.
Alla luce di tutto quanto sopra, è evidente che servano misure chiare e concrete per far ripartire il settore e l’intero Paese; misure che ad oggi purtroppo non sono state adottate.
Oggi manca la libertà. Domani non può mancare anche la bellezza.
 
 
Avv. Giorgia Colombo
 
 
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L'avvocato Corrado Demolli e l'avvocato Giorgia Colombo dello Studio DDC sono lieti di sottoporre alla Vostra attenzione l'EVENTO organizzato dall'Associazione Culturale HETAERIA. 

Trattasi della serata di presentazione dell'Associazione Culturale HETAERIA, che si terrà il giorno 24 Novembre 2019 a partire dalle ore 18:30 presso lo Spazio23Gallarate, in via Luigi Riva n. 10 a Gallarate (VA). 

La serata sarà all'insegna dell'ARTE, con opere di PAOLA ROMANO, e del CABARET, con la partecipazione di NORBERTO MIDANI

Vi aspettiamo numerosi!

INVITO EVENTO PER QUELLI CHE VOLANO

 

 

20 aprile 2020

Il diritto d’autore tutela il titolare contro i danni derivanti dal c.d. free riding, garantendo diritti di carattere sia patrimoniale sia morale.
Il diritto patrimoniale riguarda l’utilizzazione economica dell’opera, il cui godimento si estende per ben settant’anni dopo la morte dell’autore prima che l’opera diventi di pubblico dominio; mentre il diritto morale è diretto a proteggere l’interesse dell’autore al riconoscimento della “paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione […] dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (cfr. art. 20 L. 633/1941).
Al diritto patrimoniale è riconducibile ai sensi dell’art. 13 L. 633/1941 il diritto di riproduzione di un’opera d’arte, che consiste nel diritto esclusivo dell’artista di moltiplicare la propria opera in copie dirette o indirette, temporanee o permanenti, in qualunque modo o forma (ad esempio con la fotografia).
È LECITO SCATTARE UNA FOTOGRAFIA AD UN’OPERA D’ARTE E SUCCESSIVAMENTE PUBBLICARLA?
È bene precisare fin da ora come la legge non vieti di fotografare le opere d’arte, eccezion fatta per eventuali proibizioni espressamente disposte da musei o gallerie, al fine di assicurare una miglior conservazione dei capolavori esposti.
Piuttosto, il problema emerge relativamente all’utilizzo di queste fotografie.
Per meglio comprendere i termini della questione è opportuno classificare le opere d’arte come segue.
Opere d’arte di pubblico dominio (non più coperte da copyright)
Il decreto legge Art Bonus (D.L. 83/2014), convertito in legge il 9 luglio 2014, ha incrementato le modalità e le possibilità di accesso e fruizione delle opere d’arte di pubblico dominio, volendo assicurare un maggior sviluppo culturale in ossequio all’art. 9 della Costituzione.
Nello specifico, l’articolo 12 del decreto-legge citato ha razionalizzato e semplificato la disciplina inerente la riproduzione di tali opere, sancita dall’articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
Difatti, precedentemente a tale modifica normativa, la riproducibilità di un’opera d’arte di pubblico dominio era consentita solo previa autorizzazione.
Nondimeno, alla luce dello sviluppo della tecnologia e delle più agevoli modalità di scatto delle fotografie, pare evidente come la previsione di cui all’articolo 108 del d.lgs. 42/2004 fosse anacronistica e necessitasse di una modifica.
Così è stato.
Il decreto legge Art Bonus ha modificato tale articolo, eliminando la previsione di qualsivoglia canone per le riproduzioni e pubblicazioni di opere di pubblico dominio richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.
Opere d’arte protette da copyright
Sono riconducibili a tali opere sia quelle il cui artista è vivente, sia quelle per cui i settant’anni di validità del diritto patrimoniale sono ancora vigenti.
Per entrambe le ipotesi, la riproduzione e utilizzazione di opere delle arti figurative sarà consentita previa autorizzazione, la quale dovrà essere richiesta dall’interessato per via telematica – sul sito www.siae.it – oppure con Modulo 342/AF.
Tale richiesta dovrà essere presentata con opportuno anticipo rispetto alla realizzazione del progetto, in quanto – a seconda dell’utilizzazione che si voglia fare della riproduzione dell’opera – sarà o meno altresì necessario il preventivo benestare degli aventi diritto di copyright.
Ne consegue che, per le utilizzazioni per le quali non sia previsto il preventivo benestare, la richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio del progetto; diversamente, qualora dovesse rivelarsi indispensabile il preventivo consenso dell’avente diritto (a titolo esemplificativo per la produzione di stampe, poster, serigrafie, copertine di libri ovvero pubblicità), la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima.
Tale richiesta sarà seguita da adeguati accertamenti svolti dagli uffici della SIAE.
Solo in seguito all’esito positivo di tali verifiche, il richiedente riceverà una proposta di autorizzazione, alla quale potrà aderirvi – versando l’intero compenso previsto nel termine di 30 giorni – ovvero rinunciarvi.
La SIAE, una volta ricevuto l’importo, provvederà a rilasciare l’autorizzazione alla riproduzione – comprensiva del diritto di distribuzione e di messa in commercio – secondo i termini specificati dall’autorizzazione medesima.
Infine, in caso di violazione di tali obblighi, si applicherà una penale da una a due volte i diritti dovuti.
LE ECCEZIONI ALLA REGOLA
L’articolo 70 della L. 633/1941 ammette eccezioni alla regola generale.
La riproduzione parziale di un’opera d’arte e la sua diffusione al pubblico sono sempre libere e gratuite se effettuate per uso di critica o di discussione, e purché non ledano l’utilizzazione economica dell’opera.
Ancora, è consentita – a titolo gratuito – la libera pubblicazione attraverso la rete internet di fotografie o immagini a bassa risoluzione per uso didattico e/o scientifico, a condizione che questo utilizzo non sia a scopo di lucro.
 
 
Dott.ssa Maria Tremolada
 
 
 
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Mostra personale del maestro Claudio Rolfi

ELC-English Language Center, Varese

 

Data di inizio: 15 settembre 2018

Data di termine: 22 settembre 2018