20 aprile 2020

Il diritto d’autore tutela il titolare contro i danni derivanti dal c.d. free riding, garantendo diritti di carattere sia patrimoniale sia morale.
Il diritto patrimoniale riguarda l’utilizzazione economica dell’opera, il cui godimento si estende per ben settant’anni dopo la morte dell’autore prima che l’opera diventi di pubblico dominio; mentre il diritto morale è diretto a proteggere l’interesse dell’autore al riconoscimento della “paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione […] dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (cfr. art. 20 L. 633/1941).
Al diritto patrimoniale è riconducibile ai sensi dell’art. 13 L. 633/1941 il diritto di riproduzione di un’opera d’arte, che consiste nel diritto esclusivo dell’artista di moltiplicare la propria opera in copie dirette o indirette, temporanee o permanenti, in qualunque modo o forma (ad esempio con la fotografia).
È LECITO SCATTARE UNA FOTOGRAFIA AD UN’OPERA D’ARTE E SUCCESSIVAMENTE PUBBLICARLA?
È bene precisare fin da ora come la legge non vieti di fotografare le opere d’arte, eccezion fatta per eventuali proibizioni espressamente disposte da musei o gallerie, al fine di assicurare una miglior conservazione dei capolavori esposti.
Piuttosto, il problema emerge relativamente all’utilizzo di queste fotografie.
Per meglio comprendere i termini della questione è opportuno classificare le opere d’arte come segue.
Opere d’arte di pubblico dominio (non più coperte da copyright)
Il decreto legge Art Bonus (D.L. 83/2014), convertito in legge il 9 luglio 2014, ha incrementato le modalità e le possibilità di accesso e fruizione delle opere d’arte di pubblico dominio, volendo assicurare un maggior sviluppo culturale in ossequio all’art. 9 della Costituzione.
Nello specifico, l’articolo 12 del decreto-legge citato ha razionalizzato e semplificato la disciplina inerente la riproduzione di tali opere, sancita dall’articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
Difatti, precedentemente a tale modifica normativa, la riproducibilità di un’opera d’arte di pubblico dominio era consentita solo previa autorizzazione.
Nondimeno, alla luce dello sviluppo della tecnologia e delle più agevoli modalità di scatto delle fotografie, pare evidente come la previsione di cui all’articolo 108 del d.lgs. 42/2004 fosse anacronistica e necessitasse di una modifica.
Così è stato.
Il decreto legge Art Bonus ha modificato tale articolo, eliminando la previsione di qualsivoglia canone per le riproduzioni e pubblicazioni di opere di pubblico dominio richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.
Opere d’arte protette da copyright
Sono riconducibili a tali opere sia quelle il cui artista è vivente, sia quelle per cui i settant’anni di validità del diritto patrimoniale sono ancora vigenti.
Per entrambe le ipotesi, la riproduzione e utilizzazione di opere delle arti figurative sarà consentita previa autorizzazione, la quale dovrà essere richiesta dall’interessato per via telematica – sul sito www.siae.it – oppure con Modulo 342/AF.
Tale richiesta dovrà essere presentata con opportuno anticipo rispetto alla realizzazione del progetto, in quanto – a seconda dell’utilizzazione che si voglia fare della riproduzione dell’opera – sarà o meno altresì necessario il preventivo benestare degli aventi diritto di copyright.
Ne consegue che, per le utilizzazioni per le quali non sia previsto il preventivo benestare, la richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio del progetto; diversamente, qualora dovesse rivelarsi indispensabile il preventivo consenso dell’avente diritto (a titolo esemplificativo per la produzione di stampe, poster, serigrafie, copertine di libri ovvero pubblicità), la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima.
Tale richiesta sarà seguita da adeguati accertamenti svolti dagli uffici della SIAE.
Solo in seguito all’esito positivo di tali verifiche, il richiedente riceverà una proposta di autorizzazione, alla quale potrà aderirvi – versando l’intero compenso previsto nel termine di 30 giorni – ovvero rinunciarvi.
La SIAE, una volta ricevuto l’importo, provvederà a rilasciare l’autorizzazione alla riproduzione – comprensiva del diritto di distribuzione e di messa in commercio – secondo i termini specificati dall’autorizzazione medesima.
Infine, in caso di violazione di tali obblighi, si applicherà una penale da una a due volte i diritti dovuti.
LE ECCEZIONI ALLA REGOLA
L’articolo 70 della L. 633/1941 ammette eccezioni alla regola generale.
La riproduzione parziale di un’opera d’arte e la sua diffusione al pubblico sono sempre libere e gratuite se effettuate per uso di critica o di discussione, e purché non ledano l’utilizzazione economica dell’opera.
Ancora, è consentita – a titolo gratuito – la libera pubblicazione attraverso la rete internet di fotografie o immagini a bassa risoluzione per uso didattico e/o scientifico, a condizione che questo utilizzo non sia a scopo di lucro.
 
 
Dott.ssa Maria Tremolada
 
 
 
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