26.08.2023

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2023, n. 187, il Decreto del Ministero della Giustizia sui criteri di redazione, i limiti dimensionali e gli schemi informatici degli atti giudiziari. Il regolamento sarà in vigore dal prossimo 26 agosto e riguarda gli atti processuali relativi ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.

In attuazione dell’art. 46 delle disposizione di attuazione del codice di procedura civile, il Ministro della Giustizia, sentito il CSM ed il Consiglio Nazionale Forense, ha definito con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari.

Chiarezza e sinteticità degli atti, secondo le prescrizioni del nuovo art. 121 c.p.c., sono gli obiettivi dei criteri fissati dal decreto ministeriale.

Di seguito gli articoli più rilevanti del Decreto 7 agosto 2023 n. 110:

Art. 1. Oggetto

1.    Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresì i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000.

Art. 2. Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero

1.    Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:

a)  intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;

b)  parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;

c)  parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;

d)  nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;

e)  esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

f)  nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;

g)  con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h)  conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

i)  indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;

l)  valore della controversia;

m)  richiesta di distrazione delle spese;

n)  indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2.    Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.

Art. 3. Limiti dimensionali degli atti processuali

1.    Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l'esposizione è contenuta nel limite massimo di:

a)  80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;

b)  50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;

c)  10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza.

2.    Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

Art. 4. Esclusioni dai limiti dimensionali

1.    Dai limiti di cui all'articolo 3 sono esclusi:

a)  gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n);

b)  l'indice e la sintesi dell'atto;

c)  le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;

d)  la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

e)  le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;

f)  i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

Art. 5. Deroghe ai limiti dimensionali

1.    I limiti di cui all'articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.

2.    Nel caso previsto dal comma 1, dopo l'intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.

3.    La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'articolo 3.

Art. 6. Tecniche redazionali

1.    Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:

a)  utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;

b)  con interlinea di 1,5;

c)  con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

2.    Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

Art. 12. Disposizioni finali

1.    Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Avv. Giorgia Colombo

 

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