- È lecito il regolamento condominiale di natura contrattuale che prevede il divieto di tenere cani in condominio

È quanto sancito recentemente dal Tribunale di Lecce, il quale, con la sentenza n. 2549 del 15 settembre 2022, ha affermato che l’ultimo comma dell'articolo 1138 c.c. – in virtù del quale le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici – inerisce i soli regolamenti condominiali di natura assembleare. I regolamenti contrattuali possono, invece, legittimamente derogare a tale disposizione, poiché accettati da tutti i condomini e conseguentemente idonei a limitare le facoltà connesse al diritto di proprietà esclusiva.

 

- È valida la delibera assembleare che assegna un posto auto riservato, tra quelli esistenti all'interno dell'area condominiale destinata a parcheggio, ad un condomino afflitto da una grave disabilità motoria.

Secondo il Tribunale di Roma (Sez. V, Sent., 27/07/2022, n. 12021), la delibera con cui la compagine condominiale riserva ad un condomino affetto da disabilità un particolare posto auto non determina la costituzione di diritti reali del singolo sulle parti comuni, ma semplicemente individua una specifica modalità di utilizzo dello spazio comune.

È, pertanto, evidente come la predetta decisione sia assolutamente conforme all’art. 1102 c.c. e garantisca altresì la piena osservanza del dovere di solidarietà nonché il totale rispetto del diritto inviolabile ad una normale vita di relazione e del diritto alla salute del condomino, entrambi preminenti rispetto al diritto di comproprietà degli altri membri della compagine condominiale.

 

- Si possono comunicare pubblicamente i nomi dei condomini morosi?

L’amministratore di Condominio non è legittimato a comunicare pubblicamente i nominativi dei condomini morosi. Difatti, per costante orientamento della Cassazione, l’amministrazione incorre addirittura in responsabilità penale qualora renda noti i nominativi dei condomini morosi tramite mezzi accessibili ad una pluralità di persone, anche estranee alla compagine condominiale (ad esempio, tramite la pubblicazione su di una bacheca all’ingresso dell’immobile), a prescindere dall’uso di espressioni ingiuriose.

 

- Condomini favorevoli e contrari: è necessario indicare i loro nominativi nel verbale?

Seppur il legislatore non abbia specificato in alcuna disposizione quali siano i contenuti obbligatori del verbale assembleare, è ormai pacifico che tale documento debba contenere, rispetto ad ogni singola votazione, la specificazione dei nominativi dei singoli condomini favorevoli o contrari e le loro quote millesimali; è, invece, sufficiente l’indicazione dei soli comproprietari che si sono astenuti o dichiarati contrari nonché il valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, laddove all’inizio del verbale sia riportato un elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi.

Tali elementi sono, difatti, necessari per consentire, in primis, la verifica dell’“esistenza della maggioranza prescritta dall’art. 1136, commi 2, 3, e 4 c.c., ai fini della validità della delibera”; “tale indicazione è inoltre necessaria in relazione al potere di impugnativa della delibera, riservato ai soli condomini assenti o dissenzienti ed alla verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi” (cfr., ex multis, Trib. Milano, 08/11/2011, n. 13255).

 

 

Dott.ssa Mariachiara Ceriani

 

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