21 giugno 2021

Con la conversione in legge del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (Legge 21 maggio 2021, n. 69 - G.U. 21 maggio 2021, n. 120), il legislatore emergenziale ha ritenuto ancora necessario prorogare il blocco del rilascio degli immobili a seguito dell'emissione di provvedimento per accertata morosità o a seguito di decreti di assegnazione nell'ambito di procedure esecutive.
Da oltre un anno si assiste alla proroga del blocco degli sfratti, ad onta delle molteplici voci, giurisprudenziali e dottrinali, che segnalano le criticità sul piano della legittimità costituzionale della suddetta misura.
Trattasi al riguardo di misura che è stata tra le prime ad essere adottata e che, a differenza di altre, nel tempo mitigate o eliminate, è sempre stata temporalmente reiterata:
a) è stata assunta, per la prima volta con l'art. 103, 6° comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con efficacia sino al 30 giugno 2020;
b) è stata differita al 1° settembre 2020 in sede di conversione con la promulgazione della Legge 24 aprile 2020, n. 27;
c) è stata nuovamente posticipata al 31 dicembre 2020 con l'emanazione dell'art. 17, comma 1°-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n° 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n° 77;
d) è stata ulteriormente rinviata sino al 30 giugno 2020 dall'art. 13, 13° comma, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.
Inizialmente l’inibitoria investiva l'esecuzione di tutti i provvedimenti giudiziali di rilascio, indipendentemente dalla ragione per cui fosse stato chiesto e ottenuto dall'attore, nonché tutte le tipologie di beni, senza distinzione alcuna tra immobili a destinazione residenziale, commerciale e alberghiera.
L'ultima dilazione, invece, è limitata "…ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari…" con un disallineamento temporale del blocco.
Sono, difatti, prorogati i termini con la seguente scansione:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
La legislazione d'urgenza pare ispirata dalla logica di trasferire sui privati (in ipotesi) dotati di solidità patrimoniale una serie di costi sociali che, nella naturale configurazione del cd. welfare state apparterrebbero alla naturale competenza degli enti pubblici.
Tuttavia, è evidente che tali misure non possano aggirare, in nome della solidarietà sociale, precetti di natura costituzionale posti a tutela di tutte le categorie sociali.
In modo particolare, vengono indebitamente compressi, anche secondo la giurisprudenza:
a) la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.);
b) il diritto del soggetto espropriato a un indennizzo (cfr. art. 42, 3° comma, Cost.);
c) la tutela del risparmio (cfr. art. 47 Cost.);
d) il giusto processo regolato per legge (art. 111 Cost.).
Trattasi di scelte volte a tutelare i soli debitori che siano venuti a trovarsi in una situazione di morosità incolpevole a causa dell'epidemia, senza, tuttavia, considerare che i processi esecutivi sospesi ope legis scaturiscono altresì da inadempimenti verificatisi in un'epoca in cui il Covid-19 non era nemmeno comparso e, dunque, non aveva provocato alcuna perdita occupazionale.
E risulta contraria ad ogni criterio di equità la pretesa di trasferire le difficoltà (comprensibili o meno) dell'obbligato su altri privati e, paradossalmente, proprio su quei creditori che dagli inadempimenti commessi dal primo sono vittime.
In attesa di ulteriori misure, si resta a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento.

 

Avv. Giorgia Colombo

 

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