29 gennaio 2021

Il Decreto-Legge 31.12.2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha prorogato la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili fino al 30 giugno 2021.
Ed invero, l’art. 13 comma 13 del Decreto Milleproroghe prevede che: “La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.”
Esaminando la suddetta disposizione, giova rilevare come la sospensione riguardi i provvedimenti di rilascio di tutti gli immobili (anche ad uso non abitativo), purché: i) la procedura sia stata avviata a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione (sfratto per morosità); ii) il provvedimento sia stato emesso in seguito al decreto di trasferimento di immobili (ex art. 585 comma 2 c.p.c.) nelle procedure esecutive immobiliari e l’immobile sia ancora abitato dal debitore e dai suoi familiari.
Quanto ai locatori, già fortemente penalizzati dalle misure ad oggi adottate dal Governo a tutela dei conduttori, considerati soggetti deboli, vedranno i propri diritti ulteriormente limitati, in attesa che decorra il termine di sospensione indicato dal Decreto Milleproroghe.
Ed invero, i proprietari di immobili, al momento, potranno soltanto avviare la procedura volta a ottenere la convalida dello sfratto per morosità (notifica dell’atto di citazione), presenziare all’udienza che sarà tenuta avanti al Giudice del Tribunale competente, chiedendo e ottenendo la convalida dello sfratto, nonché procedere con le successive attività prodromiche all’esecuzione vera e propria, che rimarrà sospesa sino al 30 giugno 2021.
Solo in data successiva al 30 giugno 2021 sarà possibile procedere con la notifica del preavviso ex art. 608 c.p.c. e, pertanto, avviare l’esecuzione forzata prevista dalla legge nei casi di mancata liberazione spontanea degli immobili.
Prima di concludere si segnalano le ipotesi escluse dal Decreto Milleproroghe.
Saranno consentiti: i) il rilascio di immobili a seguito di decreto di trasferimento nei casi in cui l’immobile sia detenuto senza titolo, non rientrando tale ipotesi nel disposto dell’art. 13 sopra richiamato che richiede che l’immobile sia abitato dal debitore e dai suoi familiari; ii) il rilascio per la finita locazione a seguito di sentenza, provvedimento d’urgenza e locazione stagionale per scadenza del termine contrattuale.
Da ultimo, si precisa come la convalida dello sfratto consenta, in ogni caso, al locatore di risolvere il contratto non soltanto con il conduttore moroso, bensì con l’Agenzia delle Entrate.

 

Avv. Giorgia Colombo

 

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