15.12.2020

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020, la Legge n. 159/2020 - volta a convertire in legge, con modificazioni, il Decreto-legge n. 125/2020 - introduce una rilevante novità in materia di assemblee condominiali.
Difatti, a distanza di (soli) otto mesi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore è intervenuto sulla materia delle tele-assemblee, modificando, per ben due volte nel giro di poco più di un mese, l’art. 66 disp. att. c.c.
In particolare, con la sopracitata legge, viene riconosciuto come il preventivo consenso della sola maggioranza dei condomini risulti sufficiente a legittimare lo svolgimento delle riunioni con l’utilizzo di strumenti e programmi di connessione a distanza, a prescindere dal fatto che tale modalità sia prevista o meno dal regolamento condominiale.
Il legislatore, pertanto, cambia rotta e ritratta l’originario testo della disposizione (previsto dal D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, ma introdotto solo dalla Legge di conversione del 13 ottobre 2020, n. 12), che riconosceva nel consenso unanime il presupposto necessario per un legittimo svolgimento dell’assemblea condominiale da remoto.
Poiché il dettato normativo fa riferimento alla “maggioranza dei condomini”, senza alcuna ulteriore specificazione, si ritiene che risulti necessaria la maggioranza dei partecipanti al condominio - e non quella degli intervenuti alla singola riunione - indipendentemente dai millesimi che gli stessi rappresentano.
Rimane, invece, invariato l’ulteriore requisito previsto fin da principio dal sesto comma, ovverosia la necessità che i condomini esprimano la propria approvazione prima dello svolgimento della riunione condominiale, con conseguente obbligo dell’amministratore di richiedere preventivamente a ciascun partecipante di manifestare la propria volontà - preferibilmente in forma scritta - rispetto a tale modalità di riunione.
Non è chiaro, invece, se tale consenso possa essere raccolto in un'unica occasione e valere, pertanto, per le successive tele-assemblee o se, viceversa, l’amministratore sia chiamato ad ottenere il consenso ogniqualvolta provveda a convocare la compagine condominiale.
Parimenti, è rimasta senza risposta la questione inerente la necessità o meno di ottenere il consenso dei condomini altresì rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alla trasmissione ed eventuale registrazione dell’immagine personale attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e/o piattaforme web.
Infine, si segnala come non sia stata risolta neppure la questione inerente le assemblee in modalità mista, ovverosia lo svolgimento di riunioni in cui solo parte dei condomini presenzino fisicamente, mentre altri vi partecipino collegandosi alla piattaforma web prescelta.
Stante la netta alternativa tra assemblea in presenza e assemblea da remoto posta dalla citata disposizione, la predetta modalità mista appare ad oggi difficilmente praticabile.
Pertanto, in attesa che la legge o la giurisprudenza colmino le evidenti lacune della nuova disciplina, gli amministratori non potranno che fare ricorso alla tele-assemblea, adottando ogni misura e provvedimento idoneo a garantire un’integrale tutela dei diritti di ciascun condomino.

 

Dott.ssa Mariachiara Ceriani

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