30 agosto 2023

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 20 aprile 2023 n. 1207, si è pronunciata sulla tutela del diritto all’immagine dei beni culturali, nello specifico del David di Michelangelo.

La giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto la tutela del diritto all’immagine per i beni aventi rilevanza solo economica (Cass. Civ. n.18218/2009), oltre che per i soggetti privi di personalità fisica (ex multis Cass. Civ. n. 12929/2007, Cass. Civ. n. 8397/2016) e per le entità prive di personalità giuridica (ad es. Cass. Civ. n. 23401/2015).

Il Tribunale di Firenze nella sentenza in esame approfondisce il tema del risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione della immagine dei beni culturali.

Lo spunto è dato dalla pubblicazione da parte della rivista GQ Italia (di proprietà di Edizioni Condè Nast s.p.a.) sulla copertina del numero mensile di luglio-agosto 2020 di una particolare riproduzione del David di Michelangelo, senza alcuna autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT). Tale riproduzione veniva effettuata con un lavoro di cartotecnica lenticolare, con effetto morphing, in virtù del quale, spostando lo sguardo sulla pagina, si assisteva ad un passaggio graduale dal David di Michelangelo al modello italiano più famoso al mondo.
Il MIBACT ha agito nei confronti di GQ Italia chiedendo al Tribunale:
- che venisse accertato e dichiarato l'utilizzo non autorizzato a fini commerciali delle immagini riproducenti il David di Michelangelo sulla rivista G.Q. Italia nella pubblicazione del numero di luglio-agosto 2020;
- l’inibitoria all'utilizzo a fini commerciali delle predette immagini da parte della Condè Nast,
- la condanna della convenuta, oltre che al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 80.000, anche al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura dei ricavi delle vendite del numero di luglio-agosto 2020 della rivista “GQ Italia” o nella diversa misura che sarebbe stata di giustizia;
- la condanna della stessa alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, anche nelle loro versioni on-line, nonché sul loro sito internet e sugli eventuali profili dei principali social network;
- la condanna al pagamento di una penale quantificata nella misura di € 10.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza. Con vittoria di spese giudiziali.

Il Tribunale di Firenze ha accertato la responsabilità della Condè Nast e ha condannato quest'ultima alla corresponsione a favore del MIBACT sia della somma di € 20.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sia della somma di € 30.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali.

Il fondamento normativo della risarcibilità del danno non patrimoniale è stato ricostruito dalla sentenza in esame partendo dagli arresti giurisprudenziali, anche delle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), che definiscono la norma di riferimento in materia di risarcimento del danno non patrimoniale (l’art. 2059 c.c.) come norma di rinvio, laddove “rimanda alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185 c.p. ovvero i casi previsti da leggi ordinarie) e, al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della riconosciuti dalla Costituzione”.
Tra i diritti costituzionali inviolabili, il Tribunale di Firenze ha individuato, ai sensi dell’art. 9 Cost., la promozione dello sviluppo della cultura nonché la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione rimarcando il riferimento che l’art. 9 Cost. fa alla “Nazione”.
La sentenza sottolinea che il concetto di “Nazione” è "assai pregnante e significativo, in quanto rimanda notoriamente a quel complesso di persone che hanno comunanza di origini, di lingua, di storia e di cultura e che hanno coscienza di tali elementi unificanti, per cui l'art. 9 Cost. attribuisce senz'altro valenza identitaria al patrimonio storico ed artistico”.
Ancora, giova evidenziare come l’art. 1 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) al comma 1° richiama esplicitamente l’art. 9 Cost. e al comma 2° prevede che “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”.
Il Tribunale di Firenze ha altresì affermato che poiché “ai sensi dell'art. 2 Cost. è garantito il diritto alla identità individuale, inteso come diritto a non vedere alterato all'esterno e quindi travisato, offuscato o contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, sarebbe del tutto irragionevole postulare l'assenza del rimedio risarcitorio a fronte di lesioni dell'interesse non patrimoniale presidiato dall'art. 9 Cost., che si identifica con l'identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima Nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che, per l'appunto, alla luce della declinazione sancita nell'art. 1 C.B.C., è parte costitutiva della memoria della comunità nazionale.”.

I riferimenti normativi sopra elencati sono stati pertanto utilizzati dal Tribunale di Firenze quale fondamento per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, atteso che la Conde Nast avrebbe “leso tali interessi, poiché, con la tecnica lenticolare, ha insidiosamente e maliziosamente accostato l'immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l'alto valore simbolico ed identitario dell'opera d'arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale”.

 

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