26 marzo 2020 
 
Quali sono le nuove condotte vietate?
Non è chiaro.
Leggendo il testo normativo non è possibile rinvenire alcun elenco delle condotte limitate e/o vietate.
Viceversa, il decreto si limita a citare i D.P.C.M. adottati in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020, estendendo l’applicabilità delle misure emergenziali ivi ordinate fino a nuove disposizioni (cfr. art. 2 comma 3 del decreto-legge n. 19/2020).
Occorrerà pertanto verificare in concreto quali siano le disposizioni vigenti dei menzionati D.P.C.M., senza peraltro dimenticare le eventuali integrazioni previste dalle ordinanze regionali.
 
Quali sono le conseguenze previste per le violazioni contestate antecedentemente al 26 marzo 2020?
L’articolo 4 comma 8 del decreto-legge in analisi dispone espressamente che le sanzioni penali precedentemente comminate a seguito della violazione delle misure disposte con i decreti dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020 debbano essere sostituite con le sanzioni amministrative introdotte dal nuovo decreto, da applicarsi nella misura minima ridotta della metà, in ossequio del principio del favor rei, di cui all’articolo 2 comma 2 c.p.
Assistiamo, pertanto, alla prima ipotesi di depenalizzazione.
Ciò che prima era reato ora è un illecito amministrativo, e in quanto tale viene irrogata una sanzione amministrativa.
 
Quali sono le sanzioni previste dal nuovo decreto?
PERSONE FISICHE
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui ai D.P.C.M. adottati in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 è ora punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00.
Ad oggi, non si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 c.p. o da altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Laddove il mancato rispetto delle misure emergenziali disposte dai decreti dovesse avvenire mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni saranno aumentate fino ad un terzo.
Inoltre, non bisogna dimenticare che dal mancato rispetto delle limitazioni imposte per il contenimento dell’epidemia possono comunque derivare conseguenze anche sul piano penale; potrà essere infatti contestata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione dell’articolo 452 comma 1 n. 2 c.p. che prevede la reclusione da 1 a 5 anni.
PERSONE GIURIDICHE
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste ai D.P.C.M. adottati in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 per i pubblici esercizi e per le attività produttive o commerciali, si applica – oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le persone fisiche – anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Si segnala altresì che, all’atto dell’accertamento delle violazioni, la pubblica autorità potrà disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per la durata massima di 5 giorni, al fine di avere il tempo sufficiente per irrogare la sanzione accessoria definitiva.
Il periodo di chiusura provvisoria verrà scomputato da quest’ultima.
Qualora i pubblici servizi e le attività commerciali o produttive reiterassero le violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria verrà raddoppiata, mentre quella accessoria sarà applicata nella sua misura massima (30 giorni).
 
In attesa di un nuovo decreto che possa fare chiarezza sulle condotte oggi vietate, lo Studio rimane a disposizione per fornire ogni indicazione utile.
 
 
 
Dott.ssa Maria Tremolada
 
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