25 marzo 2020 
 
Il provvedimento, in vigore fino al 3 aprile, prevede le seguenti misure:
- “periodo cuscinetto” fino al 25 marzo 2020 per consentire alle imprese e ai lavoratori di riorganizzare la propria attività, di andare in ufficio a prendere documentazione utile per lavorare in smart working o per predisporre tutte quelle attività propedeutiche alla spedizione delle merci o alla sospensione dell’attività;
- Sospensione delle seguenti attività:  
  - tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 che contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in cui sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center.  
   - oltre a queste, l’attuale D.P.C.M. richiama le attività commerciali già autorizzate ad operare in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, come per esempio tutto il settore del commercio alimentare al dettaglio.
 
Come capire in concreto se l’attività è sospesa?
 
Le imprese e le partite IVA, se non titolari di attività commerciali già autorizzate dal D.P.C.M. 11 marzo, devono:
- consultare l’elenco contenuto nell’allegato 1 al D.P.C.M.
- ricercare all’interno il proprio codice di attività
- se la ricerca è stata positiva possono proseguire nelle attività
- se la ricerca è stata negativa occorre valutare quanto segue:  
    - se le imprese possono organizzarsi in modalità a distanza o lavoro agile possono proseguire l’attività in ogni caso;  
   - se questa possibilità ha dato esito negativo, devono controllare se l’attività esercita rientra nei punti E - F - G - H dell’art. 1 del D.P.C.M.  In questi punti sono indicati i servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;  
    - se anche questa ricerca ha dato esito negativo, devono verificare il comma D. Restano infatti sempre consentite anche le attività che sono “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività legittimate a proseguire”. Per queste imprese però vige l’onere di darne tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Vige il principio del silenzio assenso.
 
I professionisti iscritti agli ordini possono proseguire le loro attività, adottando ogni precauzione e privilegiando lo smart working, in forza di generale abilitazione di cui al punto A e delle specifiche autorizzazioni secondo i codici Ateco.
In Lombardia, però, vigono disposizioni regionali secondo cui le attività professionali possono proseguire esclusivamente per l’erogazione dei “servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza”.
Come devono comportarsi gli studi legali di Milano? Dal 26 marzo 2020 dovranno operare solo in smart working?
La risposta, che fino a ieri era negativa, da oggi è positiva.
Il D.P.C.M. prevale sulle disposizioni Regionali in forza dei principi generali previsti dalla legge, art. 32 legge n. 833/1978, e dello stesso art. 3 D.L. n. 6/2020 che limita la possibilità regolatoria d’urgenza attribuita alle Regioni nelle more di un decreto del Presidente del Consiglio che regolamenti la medesima materia, il tutto in coerenza con art. 120 della Costituzione. Tuttavia, nella giornata di eri 24 marzo 2020 è stato approvato un decreto-legge, che consente alle Regioni di adottare misure di contenimento anche più restrittive di quelle previste dal D.P.C.M., tra le quali è inserita la misura volta alla “limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo”, con l’ulteriore precisazione che “Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”, come risulta dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38.
 
 
Avv. Giorgia Colombo
 
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