01 marzo 2023

 

Tra le modifiche introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia” spiccano quelle in materia di mediazione. Seppur la maggior parte delle novelle disposizioni in materia entreranno in vigore il prossimo 30 giugno (in base a quanto sancito dall’art. 41, c. 1, D.lgs. 149/2022), vi sono alcune modifiche che trovano applicazione già dal  28 febbraio 2023 ( ex art. 35, c. 1, D.lgs. 149/2022).

 

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI:

- Semplificazione e snellimento dell’attività processuale che ispirano l’intero processo di riforma in materia civile;

- Riduzione dei costi per il sistema giurisdizionale inteso in senso lato.

 

PRINCIPALI MODIFICHE IN VIGORE DAL 28.02.2023

Mediazione in modalità TELEMATICA: la Riforma disciplina le modalità di svolgimento della mediazione “a distanza”, onde favorire la partecipazione personale delle parti oltre che una maggiore efficienza nell’organizzazione delle procedure.

La disposizione di riferimento è il novello art. 8-bis del D.lgs. 28/2010, il cui testo così sancisce:

  1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
  2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
  3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
  4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

Accordo sottoscritto dalle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: proprio al fine di ridurre le attività processuali, la Riforma introduce disposizioni volte ad incentivare una più ampia partecipazione alle procedure da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Viene, difatti, previsto che, in caso di sottoscrizione di un accordo conciliativo da parte dei rappresentanti delle PA, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. Tale novella trova applicazione dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti già pendenti e non solo a quelli introdotti successivamente.

 

INNALZAMENTO DELLE SANZIONI IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE: in virtù della Riforma, l’ingiustificata assenza al procedimento di mediazione può avere conseguenti rilevanti per la parte. Difatti, laddove la controversia rientri tra quelle per cui la mediazione è prevista dal legislatore come obbligatoria, la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo potrà:

1- essere condannata dal giudice al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12-bis, c. 2, D.lgs. 28/2010);

2 – essere condannata dal giudice, laddove richiesto e purché la stessa parte venga dichiarata soccombente, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione (art. 12-bis, c. 3, D.lgs. 28/2010);

3 – essere segnalata, attraverso trasmissione delle relativa sentenza di condanna, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti (se pubblica amministrazione) e all’autorità di vigilanza competente (se soggetto vigilato) (art. 12-bis, c. 4, D.lgs. 28/2010).

 

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