24 gennaio 2023

 

Tra le modifiche introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia” spiccano quelle in materia di esecuzione forzata. In particolare, un importante intervento ha riguardato l’art. 475 c.p.c., che fino ad oggi ha disciplinato l’istituto della formula esecutiva.

 

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

Tale breve frase è ben nota agli addetti ai lavori del mondo giudiziario: si tratta della formula esecutiva, che, preceduta dall’intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” e apposta in calce ad una copia conforme dell'atto in cui il titolo esecutivo consiste – o, alle volte, allo stesso originale (come nel caso dell’ordinanza della convalida di licenza o di sfratto ex art. 663, c. 1, c.p.c.) –, consente di dare avvio all’esecuzione forzata.

Legittimato ad apporre la formula esecutiva è il cancelliere, laddove l’esecuzione forzata inerisca titoli giudiziali, ovvero il notaio o altro pubblico ufficiale, laddove si proceda sulla base di atti pubblici di loro competenza.

Seppur funzionale, in primis, a garantire che circoli una sola copia del documento che rappresenta il titolo esecutivo nonché ad assicurare un controllo preliminare sulla legittimità formale dello stesso titolo e dell’azione esecutiva, negli ultimi anni è emerso in modo lapalissiano come l’apposizione della formula esecutiva sia una di quelle formalità che incidono sulla speditezza ed efficienza del processo, senza apportare alcuna reale garanzia al debitore.

Difatti, non solo il pubblico ufficiale competente non può vagliare il contenuto sostanziale del diritto portato dal titolo esecutivo, ma l'inosservanza del divieto di rilasciare più di una copia del titolo in forma esecutiva alla stessa parte, senza l'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario, costituisce una mera irregolarità dell'esecuzione, che non incide né sull'efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della stessa esecuzione (si veda, ex multis, Cass. n. 25568/2008, nella quale è dato leggere “il principio di diritto generale enunciato da questa Corte (sentenze 1 aprile 1958 n. 1132, 5 agosto 1961 n. 1910, seguito dalla giurisprudenza successiva), è che la esecuzione è valida se il titolo esecutivo ha tale efficacia sostanziale al momento in cui la parte creditrice inizia l'esecuzione, anche se la copia esecutiva è stata rilasciata indebitamente”).

Per tale motivo, il prossimo 1° marzo si assisterà alla definitiva abolizione della formalità in esame.

A partire da tale data,  affinchè “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale” possano  “valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’ art. 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori”, sarà sufficiente che gli stessi atti vengano “formati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Nel silenzio della legge, sorge spontaneo chiedersi se le copie esecutive rilasciate prima dell’entrata in vigore della novella disciplina conserveranno la loro efficacia come titoli esecutivi anche dopo il 1° marzo 2023: poiché la copia esecutiva è una copia certificata conforme all’originale – alla quale è stata semplicemente “aggiunta” la formula esecutiva –, si ritiene che la stessa potrà continuare ad essere utilizzata come titolo esecutivo anche dopo l’entrata in vigore della Riforma.

Si segnala, da ultimo, che le modifiche sull’istituto hanno inciso non solo sul contenuto dell’art. 475 c.p.c. – in parte, abrogato – ma, altresì, su ulteriori disposizioni (a livello esemplificativo, è stata disposta l’abrogazione dell’art. 476 c.p.c., la modifica degli artt. 478 e 479 c.p.c., la modifica dell’ultimo comma dell’art. 488 c.p.c., …), con un’abrogazione in via generale delle norme ad oggi in vigore nell’ordinamento che prevedono la formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva.   

 

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