Lo scorso 15 luglio è entrato in vigore, dopo un percorso travagliato, il novello Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Volto a delineare una disciplina che si applichi a qualsiasi situazione di crisi e di insolvenza e che vada a sostituirsi alle molteplici normative in materia (quella fallimentare nonché quella sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012), il novello corpus normativo (d.lgs. n. 14/2019) sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020, ma così non è stato.

I mutamenti che hanno riguardato la “tabella di marcia” del Codice sono stati, difatti, molteplici e frutto indubbiamente della crisi economica “diffusa” innescata dalla pandemia da Covid-19, ma altresì della necessità di recepimento della direttiva europea Insolvency (n. 1023/2019), in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Non può, infatti, trascurarsi come, dall’approvazione del testo codicistico originario del 2019, gli istituti e le procedure disciplinati dal CCII siano stati oggetto di molteplici interventi di modifica e di perfezionamento, volti a garantire l’introduzione di strumenti idonei a far fronte alla situazione emergenziale nel frattempo sorta nonché di istituti in linea con il diritto concorsuale europeo, richiedente procedure di ristrutturazione preventiva rapide, snelle e incentivanti un approccio collaborativo tra le parti coinvolte.

Nonostante le molteplici modifiche, analizzando il nuovo impianto codicistico, è, però, possibile individuare alcuni punti fermi della riforma.

In primis, non possiamo non ribadire la logica che ha ispirato e continua ad ispirare gli addetti ai lavori: riformare, unificare e semplificare la disciplina concorsuale, al fine di delineare un quadro normativo certo ed efficiente, che preveda procedure che permettano di salvare le imprese che attraversino un periodo di crisi economica reversibile e di liquidare facilmente quelle imprese che, invece, questa crisi non la possono superare, perché si trovano in una situazione di insolvenza irreversibile.

Difatti, tutti gli strumenti contemplati dal codice sono volti a far fronte a due differenti tipologie di eventi: quello di crisi – inteso come situazione di squilibrio economico-finanziario dell’impresa, che mostra segnali di “sbandamento” dai binari della corretta ed efficiente gestione – nonché quello di insolvenza – inteso come situazione di difficoltà irreversibile e percepibile all’esterno in modo non equivoco.  

Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla previgente legge fallimentare, che si interessava esclusivamente dell’impresa ormai economicamente e finanziariamente compromessa, la nuova disciplina dedica altresì una particolare attenzione all’impresa che, nonostante le difficoltà, può essere ancora salvata grazie ad appositi strumenti, funzionali alla composizione della crisi in tempi celeri e, conseguentemente, atti a garantire la continuità aziendale.

Per quanto concerne, invece, il profilo soggettivo, il legislatore ha mantenuto ferma la decisione di rivolgersi al debitore tout court, “sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”, seppur non tutte le predette categorie di debitori abbiano la possibilità di accesso ad ogni procedura disciplinata dal CCII.

Già solo soffermandosi sui pochi aspetti citati, appare evidente la vastità e complessità della materia.

Proprio per tale motivo, fin dal principio, il legislatore ha deciso di introdurre una nuova figura professionale – quella del gestore della crisi dell’impresa – che, chiamata a dare prova di specifiche competenze, sappia “domare” la materia ed individuare gli strumenti che consentano, laddove possibile, la conservazione e il risanamento dell’impresa.

 

Dott.ssa Mariachiara Ceriani

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com