08.09.2023

NOVITA’ IN AMBITO DI MEDIAZIONE CIVILE ex D. Lgs 149/2022 (Riforma Cartabia)
Dal 28 febbraio 2023
- MEDIAZIONE TELEMATICA: i verbali e l’accordo ad esito dell’incontro telematico devono essere sottoscritti in digitale da tutte le parti.Il verbale sottoscritto digitalmente deve essere portato in conservazione.
- COMPETENZA TERRITORIALE: la competenza territoriale è derogabile su accordo delle parti.
- INDIPENDENZA: deve essere assicurata, oltre all’imparzialità, anche l’indipendenza del mediatore.
- RISERVATEZZA: obbligo per chiunque partecipa all’incontro.
Dal 30 giugno 2023
- NUOVE MATERIE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
- DECRETO INGIUNTIVO: nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda di mediazione dovrà essere presentata dalla parte che ha proposto ricorso per d.i.
- AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: sarà legittimato ad attivare la mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale.
- DURATA: 3 mesi prorogabili di ulteriori 3 mesi su accordo delle parti.
- PRIMO INCONTRO: deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda.
- PARTECIPAZIONE PERSONALE: disciplinata la partecipazione personale ed eventuali poteri di rappresentanza.
- CREDITO D’IMPOSTA: in caso di accordo, il credito di imposta è commisurato all’indennità corrisposta agli ODM (ex art. 17, co 3-4 D.lgs 28/10) fino a concorrenza euro 600,00. Se l’oggetto della mediazione è condizione di procedibilità, vi è anche un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l'assistenza alla procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi) fino a concorrenza euro 600,00. In caso di mancato accordo, i crediti d’imposta sono ridotti alla metà. Inoltre in caso di estinzione del giudizio a seguito di raggiungimento dell’accordo in mediazione, vi è un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte in giudizio fino a concorrenza di euro 518,00.
- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: disciplinata tale possibilità per i non abbienti, previa delibera del COA competente.
- ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO: gli accordi di mediazione fino a euro 100.000,00 sono esenti dall’imposta di registro.

NOVITA’ IN AMBITO DI MEDIAZIONE FAMILIARE ex D. Lgs 149/2022 (Riforma Cartabia)
- VALORIZZAZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE: il giudice prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare
- INVITO DEL GIUDICE: il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore (…) per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
- ELENCHI DEI MEDIATORI FAMILIARI PRESSO I TRIBUALI: qualora sia pendente un giudizio, i mediatori indicati dal Giudice saranno necessariamente quelli iscritti agli elenchi
presso il Tribunale competente.
- DIVIETO DI MEDIAZIONE IN CASO DI VIOLENZA: divieto d’intraprendere un percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata una sentenza di condanna per violenza familiare o di genere o il relativo processo è in corso.

 

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