DDC Studio Legale: news

STRUTTURA
22 novembre 2023 – dalle ore 9.30 alle 11.30
 

DESTINATARI
Pensionati pubblici o privati (a seconda che la loro attività lavorativa sia stata svolta nel settore pubblico o privato), soggetti titolari di invalidità o inabilità lavorativa e/o accompagnamento.


RELATORI
Celeste Collovati
Avvocato specializzato in diritto previdenziale.
Dal 2015 si occupa della materia, in quanto si occupa come legale di un’associazione di Milano che raggruppa pensionati provenienti da tutta la Lombardia. Comincia così ad appassionarsi al Diritto della previdenza studiando questioni pensionistiche e casistiche sottoposte dai tanti cittadini in pensione. Decide di ideare anche il programma Radio e Tv “L’avvocato risponde” con l’obiettivo di divulgare al pubblico gli aspetti giuridici e le costanti novità normative inerenti a tutte le tipologie di pensioni e problematiche connesse.
Nel 2017 fonda lo Studio Legale Dirittissimo. Inizialmente nato come blog di diritto, diventa poi Studio Legale composto da un team di professionisti specializzati in diritto previdenziale e del lavoro.

Alessandro Milani
Avvocato che si occupa principalmente di diritto previdenziale gestendo anche ricorsi nazionali sollevando questioni di rilevanza Costituzionale, collabora dal 2015 con lo Studio Legale Dirittissimo.


MODERA
Giorgia Colombo
Avvocato dello Studio Legale & Tributario DDC.


PROGRAMMA
Indebiti previdenziali ossia derivanti da una prestazione pensionistica (es. pensione di reversibilità) richiesta di indebito per superamento limiti reddituali

  • Cosa fare per opporsi a tale provvedimento?
  • Presentazione ricorsi amministrativo
  • Modalità
  • Tempistiche
  • Che opzioni ha Inps rispetto alla presentazione di tale ricorso. Rimedi Giudiziali (Giudizio avanti alla Corte dei Conti)

Indebiti assistenziali derivanti da invalidità, accompagnamento

  • Che differenze ci sono rispetto agli indebiti previdenziali
  • Si applicano le medesime regole o vigono norme differenti?
  • Quali sono i rimedi stragiudiziali (ricorso gerarchico) e quali quelli giudiziali?

Rivalutazione della pensione

  • Breve cronistoria dell’evoluzione legislativa dal 2011 ad oggi
  • Esame delle ultime pronunce giurisprudenziali della Corte Costituzionale
  • Riflessioni giuridiche culturali ed economiche sul tema

Valutazione/analisi delle posizioni previdenziali per accedere alla pensione

  • Regimi pensionistici
  • Metodi/istituti di cumulo
  • Ricongiunzione, totalizzazione

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il corso si svolgerà online mediante piattaforma GoTo Webinar.
Con l’iscrizione, si riceverà una email con il pulsante per partecipare.

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA iscrivendosi al seguente link

25 agosto 2023

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2023, n. 187, il Decreto del Ministero della Giustizia sui criteri di redazione, i limiti dimensionali e gli schemi informatici degli atti giudiziari. Il regolamento sarà in vigore dal prossimo 26 agosto e riguarda gli atti processuali relativi ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.

In attuazione dell’art. 46 delle disposizione di attuazione del codice di procedura civile, il Ministro della Giustizia, sentito il CSM ed il Consiglio Nazionale Forense, ha definito con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari.

Chiarezza e sinteticità degli atti, secondo le prescrizioni del nuovo art. 121 c.p.c., sono gli obiettivi dei criteri fissati dal decreto ministeriale.

Di seguito gli articoli più rilevanti del Decreto 7 agosto 2023 n. 110:

Art. 1. Oggetto

1.    Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresì i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000.

Art. 2. Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero

1.    Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:

a)  intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;

b)  parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;

c)  parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;

d)  nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;

e)  esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

f)  nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;

g)  con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h)  conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

i)  indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;

l)  valore della controversia;

m)  richiesta di distrazione delle spese;

n)  indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2.    Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.

Art. 3. Limiti dimensionali degli atti processuali

1.    Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l'esposizione è contenuta nel limite massimo di:

a)  80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;

b)  50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;

c)  10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza.

2.    Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

Art. 4. Esclusioni dai limiti dimensionali

1.    Dai limiti di cui all'articolo 3 sono esclusi:

a)  gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n);

b)  l'indice e la sintesi dell'atto;

c)  le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;

d)  la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

e)  le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;

f)  i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

Art. 5. Deroghe ai limiti dimensionali

1.    I limiti di cui all'articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.

2.    Nel caso previsto dal comma 1, dopo l'intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.

3.    La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'articolo 3.

Art. 6. Tecniche redazionali

1.    Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:

a)  utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;

b)  con interlinea di 1,5;

c)  con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

2.    Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

Art. 12. Disposizioni finali

1.    Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Avv. Giorgia Colombo

 

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08.09.2023

NOVITA’ IN AMBITO DI MEDIAZIONE CIVILE ex D. Lgs 149/2022 (Riforma Cartabia)
Dal 28 febbraio 2023
- MEDIAZIONE TELEMATICA: i verbali e l’accordo ad esito dell’incontro telematico devono essere sottoscritti in digitale da tutte le parti.Il verbale sottoscritto digitalmente deve essere portato in conservazione.
- COMPETENZA TERRITORIALE: la competenza territoriale è derogabile su accordo delle parti.
- INDIPENDENZA: deve essere assicurata, oltre all’imparzialità, anche l’indipendenza del mediatore.
- RISERVATEZZA: obbligo per chiunque partecipa all’incontro.
Dal 30 giugno 2023
- NUOVE MATERIE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
- DECRETO INGIUNTIVO: nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda di mediazione dovrà essere presentata dalla parte che ha proposto ricorso per d.i.
- AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: sarà legittimato ad attivare la mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale.
- DURATA: 3 mesi prorogabili di ulteriori 3 mesi su accordo delle parti.
- PRIMO INCONTRO: deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda.
- PARTECIPAZIONE PERSONALE: disciplinata la partecipazione personale ed eventuali poteri di rappresentanza.
- CREDITO D’IMPOSTA: in caso di accordo, il credito di imposta è commisurato all’indennità corrisposta agli ODM (ex art. 17, co 3-4 D.lgs 28/10) fino a concorrenza euro 600,00. Se l’oggetto della mediazione è condizione di procedibilità, vi è anche un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l'assistenza alla procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi) fino a concorrenza euro 600,00. In caso di mancato accordo, i crediti d’imposta sono ridotti alla metà. Inoltre in caso di estinzione del giudizio a seguito di raggiungimento dell’accordo in mediazione, vi è un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte in giudizio fino a concorrenza di euro 518,00.
- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: disciplinata tale possibilità per i non abbienti, previa delibera del COA competente.
- ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO: gli accordi di mediazione fino a euro 100.000,00 sono esenti dall’imposta di registro.

NOVITA’ IN AMBITO DI MEDIAZIONE FAMILIARE ex D. Lgs 149/2022 (Riforma Cartabia)
- VALORIZZAZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE: il giudice prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare
- INVITO DEL GIUDICE: il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore (…) per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
- ELENCHI DEI MEDIATORI FAMILIARI PRESSO I TRIBUALI: qualora sia pendente un giudizio, i mediatori indicati dal Giudice saranno necessariamente quelli iscritti agli elenchi
presso il Tribunale competente.
- DIVIETO DI MEDIAZIONE IN CASO DI VIOLENZA: divieto d’intraprendere un percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata una sentenza di condanna per violenza familiare o di genere o il relativo processo è in corso.

 

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17 marzo 2023

 

Lo scorso 28 febbraio è entrato in vigore il novello art. 149-bis c.p.c., in virtù del quale anche l'ufficiale giudiziario viene chiamato ad eseguire le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

In particolare, tale modalità di notifica viene individuata quale forma principale di notificazione in due casi:

1- quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi;

2- quando il destinatario ha eletto domicilio digitale.

Permane a carico dell’ufficiale l’obbligo di redigere la relazione di notifica, la quale diventa, però, anche essa “digitale”: la Riforma ha, difatti, previsto che venga predisposta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante specifici strumenti informatici, la cui individuazione viene affidata dal legislatore al Ministero della giustizia.

Nonostante la predetta disposizione sia già entrata in vigore, il Ministero ancora non ha specificato quali siano gli strumenti informatici che l’ufficiale giudiziario è chiamato ad utilizzare onde dare attuazione alla disposizione.

Per tale motivo, lo scorso 10 marzo, l’UNEP presso la Corte d’Appello di Milano, con apposita nota rivolta all’utenza, ha chiarito che “relativamente alle richieste di atti di esecuzione che si eseguono mediante notifica (pignoramenti presso terzi/pignoramenti immobiliari, pignoramenti autoveicoli e tutti gli altri pignoramenti che si eseguono mediante tale modalità), trattandosi di attività propria degli ufficiali giudiziari e non essendo l’Unep di Milano in grado di provvedere allo stato attuale alle notifiche a mezzo PEC ex art. 149-bis c.p.c. […], l’Unep di Milano notificherà gli atti di esecuzione secondo le consuete modalità in uso prima dell’entrata in vigore della legge Cartabia (notificazione a mani o a mezzo del servizio postale)”.

 

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01 settembre 2023

Di seguito le principali norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel corso del mese di agosto 2023:
- L. 24 luglio 2023, n. 102 con modifiche al codice della proprietà industriale
- L. 10 agosto 2023, n. 103 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (il c.d. Decreto Salva-infrazioni)
- D.L. 10 agosto 2023, n. 104 con disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
- D.L. 10 agosto 2023, n. 105 in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione
- D.Lgs. 26 luglio 2023, n. 106 sulla mappatura e trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici
- D.Lgs. 24 luglio 2023, n. 107 per il contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line
- D.M. 4 agosto 2023, n. 109 con il regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale
- D.M. 7 agosto 2023, n. 110 con il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
- L. 9 agosto 2023, n. 111 con la delega al Governo per la riforma fiscale
- L. 10 agosto 2023, n. 112 di conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
- D.L. 31 agosto 2023, n. 118 con misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico
Inoltre, il CdM ha approvato il ddl con la delega al Governo per la revisione delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e, in via preliminare, lo schema di D.Lgs. sul riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
I lavori alle Camere e nelle Commissioni sono ancora fermi e riprenderanno il 5 settembre.
Al Senato la Commissione Lavoro pubblico ha concluso l’esame del ddl di conversione del D.L. 98/2023 sulla tutela dei lavoratori per l’emergenza climatica, conferendo mandato favorevole al relatore.

 

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01 marzo 2023

 

Tra le modifiche introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia” spiccano quelle in materia di mediazione. Seppur la maggior parte delle novelle disposizioni in materia entreranno in vigore il prossimo 30 giugno (in base a quanto sancito dall’art. 41, c. 1, D.lgs. 149/2022), vi sono alcune modifiche che trovano applicazione già dal  28 febbraio 2023 ( ex art. 35, c. 1, D.lgs. 149/2022).

 

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI:

- Semplificazione e snellimento dell’attività processuale che ispirano l’intero processo di riforma in materia civile;

- Riduzione dei costi per il sistema giurisdizionale inteso in senso lato.

 

PRINCIPALI MODIFICHE IN VIGORE DAL 28.02.2023

Mediazione in modalità TELEMATICA: la Riforma disciplina le modalità di svolgimento della mediazione “a distanza”, onde favorire la partecipazione personale delle parti oltre che una maggiore efficienza nell’organizzazione delle procedure.

La disposizione di riferimento è il novello art. 8-bis del D.lgs. 28/2010, il cui testo così sancisce:

  1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
  2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
  3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
  4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

Accordo sottoscritto dalle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: proprio al fine di ridurre le attività processuali, la Riforma introduce disposizioni volte ad incentivare una più ampia partecipazione alle procedure da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Viene, difatti, previsto che, in caso di sottoscrizione di un accordo conciliativo da parte dei rappresentanti delle PA, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. Tale novella trova applicazione dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti già pendenti e non solo a quelli introdotti successivamente.

 

INNALZAMENTO DELLE SANZIONI IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE: in virtù della Riforma, l’ingiustificata assenza al procedimento di mediazione può avere conseguenti rilevanti per la parte. Difatti, laddove la controversia rientri tra quelle per cui la mediazione è prevista dal legislatore come obbligatoria, la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo potrà:

1- essere condannata dal giudice al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12-bis, c. 2, D.lgs. 28/2010);

2 – essere condannata dal giudice, laddove richiesto e purché la stessa parte venga dichiarata soccombente, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione (art. 12-bis, c. 3, D.lgs. 28/2010);

3 – essere segnalata, attraverso trasmissione delle relativa sentenza di condanna, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti (se pubblica amministrazione) e all’autorità di vigilanza competente (se soggetto vigilato) (art. 12-bis, c. 4, D.lgs. 28/2010).

 

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30 agosto 2023

Il 30 novembre 2022 ChatGPT entra nel mercato globale e apre nuove prospettive per l'utilizzo dei sistemi basati sull'IA nel settore legale.
L'irruzione dell'intelligenza artificiale nel mondo legale è dirompente e foriera di preoccupazione ma al tempo stesso anche di implicazioni assolutamente positive.
Il potere organizzativo, fino ad oggi prerogativa della persona umana, può essere esercitato attraverso un processo di decision making realizzato dall’intelligenza artificiale.
Oggi la Commissione Nuove Tecnologie della Fédération des Barreaux d’Europe ha pubblicato un rapporto intitolato "Gli Avvocati Europei Nell'era Di Chat Gpt - Linee Guida Per Massimizzare Le Opportunità Offerte Dai Modelli Linguistici Di Grandi Dimensioni E Dall'Intelligenza Artificiale Generativa", delineando sette buone pratiche per l'uso responsabile dell'IA nel settore legale.
Le linee guida riguardano la comprensione della tecnologia, la consapevolezza delle sue limitazioni, l'aggiornamento sulle normative, l'integrazione con le competenze umane, il rispetto del segreto professionale, la protezione dei dati personali e la comunicazione trasparente con i clienti.

Le Linee guida

1) Comprendere la tecnologia: occorre possedere una conoscenza sufficiente della tecnologia alla base degli strumenti generativi utilizzati nello svolgimento della professione. È altamente raccomandato familiarizzare con le capacità di tali strumenti, le loro funzionalità e le potenziali implicazioni, nonchè essere consapevole delle possibili insidie, come le allucinazioni (creazione di informazioni o contenuti che non sono in linea con la realtà o con i fatti), la presenza di bias e la mancanza di interpretabilità del processo tramite cui lo strumento giunge a un risultato (cd. Black Box).
2) Riconoscere le limitazioni e il contesto: la Commissione raccomanda in particolare di prestare attenzione al fatto che i contenuti generati dall'intelligenza artificiale potrebbero non essere sempre del tutto accurati, completi o aggiornati. Altra buona pratica sarebbe essere costantemente aggiornati sullo stato di sviluppo di tali strumenti, e di eventuali vulnerabilità che vengano scoperte. Meglio evitare di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale generativa conversazionale generica, che potrebbero non essere adatti per applicazioni strettamente legali.
3) Rimanere aggiornati e comprendere le norme (anche contrattuali): è fondamentale essere a conoscenza di eventuali normative, nazionali o stabilite dagli Ordini Forensi, anche qualora non giuridicamente vincolanti, che potrebbero applicarsi. Particolarmente importante familiarizzare con le previsioni Artificial Intelligence Act, al momento in fase di approvazione. Inoltre, è necessario esaminare attentamente i Termini di servizio stabiliti dai fornitori di AI generative, così da essere certi di comprendere ed avere una chiara visione dei termini contrattuali che disciplinano il rapporto con il provider del servizio.
4) Integrare le competenze, non sostituirle: è necessario continuare ad esercitare un ponderato giudizio professionale.
5) Assicurare il rispetto del segreto professionale: è importante verificare che i sistemi di IA generativa utilizzati dispongano di adeguate misure di sicurezza in merito al trattamento dei dati personali. Internamente è invece necessario implementare prassi, buone pratiche interne nonché misure di sicurezza tecniche ed organizzative efficaci per tutelare i dati (specialmente quelli di particolari categorie) e rispettare gli obblighi deontologici e normativi in merito al trattamento dei dati dei clienti.
6) Garantire la protezione dei dati personali e della privacy: è necessario procedere ad una valutazione scrupolosa in merito alla conformità degli strumenti utilizzati rispetto al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). In questo riguardo si evidenzia inoltre l'importanza di esercitare cautela, adottare misure appropriate e affrontare i problemi legati al trattamento di dati personali ed i potenziali rischi connessi. Il trattamento di dati personali tramite ricorso ai sistemi generativi richiede pur sempre la definizione di una (o più) finalità, un'adeguata base giuridica e molto probabilmente una specifica valutazione d’impatto ex
art. 35 GDPR. Gli strumenti generativi non elaborano i dati solo per generare risposte ai prompt, ma utilizzano gli stessi anche per migliorare il sistema stesso (di talché i dati inseriti “divengono parte integrante” del modello linguistico)
7) Informare i clienti ed assumersi la responsabilità: occorre mantenere una comunicazione trasparente con i clienti in merito all'utilizzo di IA generative, specificando se questi strumenti vengono utilizzati per ricerche legali o per ulteriori attività.

Le linee guida della Commissione Nuove Tecnologie della Fédération des Barreaux d’Europe rappresentano un faro per navigare queste acque inesplorate affinché l'IA sia uno strumento per migliorare l'efficienza nel campo legale e non un nemico da combattere.

 

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20 febbraio 2023

 

Tra le modifiche introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia” spiccano quelle in materia di processo ordinario di primo grado avanti al Tribunale in composizione monocratica.

 

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI (art. 1, c. 5, L. n. 206/2021):

- Semplicità, concentrazione ed effettività della tutela;

- Ragionevole durata del processo.

 

IDEA CARDINE DI RIFORMA:

- Individuazione, in via tendenzialmente definitiva, nell’oggetto del contendere già prima dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.

 

ENTRATA IN VIGORE:

Le modifiche si applicheranno ai procedimenti instaurati a partire dal 28.02.2023: quelli già pendenti a tale data continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni anteriormente vigenti (L. n. 197 del 29.12.2022).

 

GLI ATTI INTRODUTTIVI

Forma di introduzione della DOMANDA: ATTO DI CITAZIONE (non è stato dato seguito a quanto proposto in sede di lavori preparatori della legge delega, durante i quali si era avanzata l’idea di adottare il ricorso quale unica forma di atto introduttivo).

 

Contenuto:

    • INDICAZIONE DELL’ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL SODDISFACIMENTO DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ (nuovo art. 163, n. 3-bis c.p.c.): la ratio alla base di tale novello requisito è quella di “agevolare il rilievo di criticità relative alla procedibilità della domanda sin dalle prime verifiche del giudice previste fuori udienza dal nuovo articolo 171-bis c.p.c.” (cfr. Relazione Illustrativa, p. 21). Poiché non richiamata nell’art. 164 c.p.c., l’omessa indicazione del predetto requisito non determina la nullità dell’atto introduttivo.
  •  
    • ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUENTI LE RAGIONI DELLA DOMANDA IN MODO CHIARO E PRECISO (nuovo art. 163, n. 4 c.p.c.): la disposizione richiama il principio di chiarezza e sinteticità degli atti, principio generale del diritto processuale che trova oggi espresso riconoscimento nel novello testo dell’art. 121 c.p.c. e che risulta strettamente collegato non solo alla necessità di accelerare i tempi dei processi, ma altresì all’implementazione del telematico, che “impone nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite video” (cfr. Relazione Illustrativa, p. 18).
  •  
    • INDICAZIONE DI UN NUOVO AVVERTIMENTO - “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato” (nuovo art 163, n. 7 c.p.c.).
  •  
    • INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI SETTANTA GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA (nuovo art 163, n. 7 c.p.c.): l’abbreviazione dei termini di costituzione è strettamente correlata alla necessità di permettere “lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione per ivi consentire la piena definizione del thema decidendum ac probandum” (cfr. Relazione Illustrativa, p. 21). Per la medesima finalità, “è stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per tale costituzione, non risultando tale istituto compatibile con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell’udienza di cui all’articolo 183” (cfr. Relazione Illustrativa, p. 21).

 

Termini di notifica: tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere ALMENO 120 GIORNI (non più 90). Immutato, invece, il termine di 150 giorni previsto per i casi di notifica all’estero (nuovo art. 163-bis c.p.c.).

 

Contenuto della COMPARSA DI COSTITUZIONE: anche in tal caso, la Riforma specifica la necessità di CHIAREZZA E SPECIFICITA’ (nuovo art. 167 c.p.c.), volte a garantire la corretta applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115, c. 1, c.p.c., in virtù del quale il giudice è chiamato ad assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita.

 

Termini di costituzione: il convenuto è chiamato a costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, ALMENO 70 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE fissata nell'atto di citazione (non più 20). Non è più prevista la possibilità che la costituzione avvenga almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis, nonché almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis, quinto comma, essendo stata tale ultima norma abrogata.

 

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26 luglio 2023

“Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell’art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c.”.

Questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, sentenza n. 17989 del 13.9.2016, con cui ha risolto il contrasto giurisprudenziale in materia di competenza territoriale nelle fattispecie di obbligazioni pecuniarie, confermando l’orientamento tradizionale, il quale richiede l’effettiva liquidità dell’obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell’obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c.
In base a quanto stabilito dalle Suprema Corte si può ritenere che la competenza territoriale si possa radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco.
L’effetto pratico di questo principio è dirompente: in assenza di un titolo negoziale (contratto), sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell’art. 1182, comma 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l’obbligazione è sorta.
Ciò in quanto la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall’altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l’esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione.

 

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24 gennaio 2023

 

Tra le modifiche introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia” spiccano quelle in materia di esecuzione forzata. In particolare, un importante intervento ha riguardato l’art. 475 c.p.c., che fino ad oggi ha disciplinato l’istituto della formula esecutiva.

 

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

Tale breve frase è ben nota agli addetti ai lavori del mondo giudiziario: si tratta della formula esecutiva, che, preceduta dall’intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” e apposta in calce ad una copia conforme dell'atto in cui il titolo esecutivo consiste – o, alle volte, allo stesso originale (come nel caso dell’ordinanza della convalida di licenza o di sfratto ex art. 663, c. 1, c.p.c.) –, consente di dare avvio all’esecuzione forzata.

Legittimato ad apporre la formula esecutiva è il cancelliere, laddove l’esecuzione forzata inerisca titoli giudiziali, ovvero il notaio o altro pubblico ufficiale, laddove si proceda sulla base di atti pubblici di loro competenza.

Seppur funzionale, in primis, a garantire che circoli una sola copia del documento che rappresenta il titolo esecutivo nonché ad assicurare un controllo preliminare sulla legittimità formale dello stesso titolo e dell’azione esecutiva, negli ultimi anni è emerso in modo lapalissiano come l’apposizione della formula esecutiva sia una di quelle formalità che incidono sulla speditezza ed efficienza del processo, senza apportare alcuna reale garanzia al debitore.

Difatti, non solo il pubblico ufficiale competente non può vagliare il contenuto sostanziale del diritto portato dal titolo esecutivo, ma l'inosservanza del divieto di rilasciare più di una copia del titolo in forma esecutiva alla stessa parte, senza l'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario, costituisce una mera irregolarità dell'esecuzione, che non incide né sull'efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della stessa esecuzione (si veda, ex multis, Cass. n. 25568/2008, nella quale è dato leggere “il principio di diritto generale enunciato da questa Corte (sentenze 1 aprile 1958 n. 1132, 5 agosto 1961 n. 1910, seguito dalla giurisprudenza successiva), è che la esecuzione è valida se il titolo esecutivo ha tale efficacia sostanziale al momento in cui la parte creditrice inizia l'esecuzione, anche se la copia esecutiva è stata rilasciata indebitamente”).

Per tale motivo, il prossimo 1° marzo si assisterà alla definitiva abolizione della formalità in esame.

A partire da tale data,  affinchè “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale” possano  “valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’ art. 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori”, sarà sufficiente che gli stessi atti vengano “formati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Nel silenzio della legge, sorge spontaneo chiedersi se le copie esecutive rilasciate prima dell’entrata in vigore della novella disciplina conserveranno la loro efficacia come titoli esecutivi anche dopo il 1° marzo 2023: poiché la copia esecutiva è una copia certificata conforme all’originale – alla quale è stata semplicemente “aggiunta” la formula esecutiva –, si ritiene che la stessa potrà continuare ad essere utilizzata come titolo esecutivo anche dopo l’entrata in vigore della Riforma.

Si segnala, da ultimo, che le modifiche sull’istituto hanno inciso non solo sul contenuto dell’art. 475 c.p.c. – in parte, abrogato – ma, altresì, su ulteriori disposizioni (a livello esemplificativo, è stata disposta l’abrogazione dell’art. 476 c.p.c., la modifica degli artt. 478 e 479 c.p.c., la modifica dell’ultimo comma dell’art. 488 c.p.c., …), con un’abrogazione in via generale delle norme ad oggi in vigore nell’ordinamento che prevedono la formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva.   

 

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