10 giugno 2020

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 9143/20; depositata il 19 maggio
 
Quando una coppia decide di interrompere la propria relazione affettiva, inevitabilmente viene stravolta quella che era la quotidianità di coppia, che si ripercuote sulla prole laddove esistente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale di norma viene suddivisa in egual misura tra i genitori i quali sono chiamati ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il principio così consolidato è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha stabilito come la capacità dei genitori di educare il proprio figlio debba essere valutata guardando all’interesse superiore del minore, che ha diritto a coltivare il rapporto con entrambi i genitori.
Invero, secondo la Corte di Cassazione dalla disgregazione dell’unione genitoriale non può prescindere comunque il rispetto del principio della bigenitorialità, nel senso che, nonostante le abitudini di vita del singolo genitore, nonché il modo di svolgimento dei propri compiti, non può trascurarsi l’esigenza di assicurare una comune presenza dei genitori nella vita del figlio, poiché idonea a garantire a questi una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Ord. Corte Cass n. 9143/2020).
Il brocardo giurisprudenziale sopra riportato si pone quale ottimo spunto di riflessione con riguardo alla situazione emergenziale attuale.
Invero, a seguito del divieto di spostamenti imposto dall’autorità governativa per far fronte all’epidemia Covid19, la giurisprudenza in un primo momento ha propeso per la sospensione delle visite tra genitori non collocatari e figli, dando prevalenza alla tutela della salute dei cittadini italiani.
Una prima significativa apertura si è avuta tramite interpretazione del DPCM del 22.03.2020 con cui sono stati consentiti «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, … anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori» (come da FAQ presenti sul sito del Governo).
Il DPCM del 26.04.2020 ha poi espressamente previsto gli spostamenti per garantire le visite genitore/figlio all’interno della regione sino al 31.05.2020.
Pertanto, sempre nel rispetto delle disposizioni per la salvaguardia della salute imposte dalle normative vigenti, è bene non comprimere il diritto del figlio ad un rapporto continuativo e di qualità con il genitore non collocatario.
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento occorresse.

Avv. Dora Ballabio

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com