14 maggio 2020

Il DPCM del 4 marzo 2020 ha imposto la sospensione dei “viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" (art. 1, lett. e).
Quali diritti spettano alle scuole o famiglie che hanno già versato parzialmente o integralmente le somme relative alla prenotazione del viaggio?
Segnalo sul punto l’art. 28 Decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, poi assorbito con modifiche dal decreto Cura Italia, che ha previsto l’art. 88-bis, che in tema di rimborsi introduce importanti deroghe alla disciplina ordinaria, e che è stato confermato nella legge di conversione 27/2020.
In particolare, se da un lato, la citata norma riconosce ai consumatori la possibilità di recedere dai contratti di pacchetto turistico, stage all’estero e viaggi studio compresi, nonché l’applicabilità della disciplina in materia di impossibilità totale di cui all’art. 1463 c.c., dall’altra parte, la disposizione riserva all’organizzatore del viaggio ogni decisione in merito alle modalità di restituzione del pagamento anticipato. Ne consegue, pertanto, come l’organizzatore abbia la possibilità di offrire all’acquirente un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente e/o superiore e/o inferiore, con restituzione della differenza di prezzo, ovvero procedere al rimborso ovvero emettere un voucher, da utilizzarsi entro un anno dalla sua emissione e di importo pari al rimborso spettante.
Il tutto senza che sia necessaria alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
In buona sostanza, al consumatore non è consentito pretendere il rimborso integrale dei pagamenti già effettuati, in quanto la scelta è solo ed esclusivamente del tour operator.
Per quanto riguarda i viaggi di istruzione, il legislatore ha, però, fornito alcune precisazioni: onde evitare eccessivi squilibri tra gli interessi delle parti coinvolte, è stato imposto all’organizzatore l’obbligo di rimborso con restituzione della somma versata – seppur dopo aver ricevuto le corrispondenti somme dai fornitori – quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Tale precisazione trova la propria ratio nel fatto che il voucher, per sua natura, è volto a permettere al consumatore di godersi il medesimo servizio acquistato, che semplicemente viene rinviato temporalmente.
È, pertanto, evidente che tale godimento non potrebbe essere garantito agli studenti delle ultime classi che, terminato l’anno, non apparterranno più (o almeno si spera) alla scuola che ha promosso la gita scolastica.
Chiarito quanto sopra, viene naturale chiedersi fino a quando valgano queste misure.
Orbene, il comma 11 interviene sul punto, chiarendo come la sola misura del voucher potrà essere applicata a tutte le prenotazioni da eseguirsi entro il 30 settembre p.v. compreso, “nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di  contraenti  provenienti dall'estero”, purché, al momento della partenza, sia ancora in atto la situazione pandemica, che, inevitabilmente, renderebbe impossibile l’esecuzione del contratto.
Il citato art. 88-bis si conclude, poi, sottolineando come tale disciplina debba essere applicata a ogni situazione che rientra nel suo campo d’applicazione, qualunque sia la legge che regola il contratto, delineando, pertanto, il rispetto delle citate misure come assolutamente cruciale per la salvaguardia degli interessi pubblici.
Rispetto alle restrizioni imposte all’acquirente, è intervenuta, proprio lo scorso mercoledì 13 maggio, la vicepresidente della Commissione Europea Margrethe Vestager, che, presentando il tanto atteso pacchetto di raccomandazioni in tema di turismo e trasporti, ha ricordato come i voucher possano essere un’alternativa valida al rimborso, purché rimanga primario il diritto dei cittadini di scegliere la misura da applicarsi al singolo caso.
La vicepresidente non ha fatto altro che ribadire uno dei principi cardine dell'imponente impianto di tutele implementato negli anni da molteplici regolamenti e direttive europee, dei quali, tuttavia, le misure d’emergenza adottate nel nostro Paese non sembrano tener conto. Ci attendiamo, pertanto, che nei prossimi giorni la disciplina sopra delineata subisca importanti modifiche, volte a garantire un sano equilibrio tra la necessità di tutela degli interessi delle imprese turistiche e quella dei diritti dei consumatori, i quali, acquisendo una maggiore fiducia nel sistema, potrebbero diventare il vero e proprio motore della ripartenza economica, anche nel settore turistico.
 
 
Dott.ssa Mariachiara Ceriani
 
 
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