10 aprile 2020

Quali misure a sostegno delle imprese?
 
CASSA INTEGRAZIONE
 
Il decreto n. 18/2020 dispone che – indipendentemente dal numero dei dipendenti – le imprese industriali ed artigiane dell’edilizia che nel corso dell’anno corrente sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria (c.d. CIGO) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Ulteriore condizione richiesta è che la domanda venga presentata dal datore di lavoro interessato entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Per di più, diversamente dalla procedura ordinariamente prevista, i datori di lavoro che avanzano tale richiesta sono dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dal rispetto degli ordinari limiti temporali.
Al fine di assicurare maggior sostegno economico, le imprese sono sollevate dal versamento dei contributi addizionali.
I lavoratori destinatari di tale trattamento devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione già alla data del 23 febbraio 2020, senza tuttavia la necessità che operino da almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva che ha richiesto il trattamento.
Il decreto-legge in analisi dispone altresì che tutte quelle imprese che alla data del 23 febbraio 2020 avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, meglio noto come cassa integrazione straordinaria (c.d. CIGS), possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione di tale trattamento sospende e sostituisce, per tutta la sua durata, la cassa integrazione straordinaria.
Il decreto introduce anche nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (c.d. CIGD), finalizzata alle imprese a cui non è concessa alcuna diversa tutela.
Nello specifico, datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca, del terzo settore e con meno di cinque dipendenti (ad eccezione dei datori di lavoro domestico) possono inoltrare domanda di trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata non superiore a nove settimane.
Le imprese che ricorrono a questo trattamento sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali.
La richiesta potrà essere inoltrata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo di quest’ultime con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a condizione che i datori di lavoro si siano trovati costretti a sospendere il rapporto di lavoro causa emergenza sanitaria.
In ogni caso, tale trattamento sarà riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020.
In tutte le ipotesi di cassa integrazione sopracitate, l’INPS riconosce ai lavoratori l’80% della retribuzione per le ore non lavorate.
L’importo del salario non potrà essere superiore ai 1.129,66 euro (netti al mese) per le retribuzioni ordinariamente superiori ai 2.159,48 euro. Invece, per le remunerazioni inferiori a quest’importo, la retribuzione sarà di 939,89 euro (netti al mese).
Nel caso di cassa integrazione ordinaria, il pagamento ai lavoratori potrà avvenire con anticipo in busta paga da parte dell’azienda ovvero con pagamento diretto da parte dell’INPS al lavoratore.
L’una o l’altra ipotesi di pagamento è subordinata alle maggiori o minori possibilità finanziarie dell’impresa.
Diversamente, in caso di cassa integrazione in deroga i lavoratori riceveranno la retribuzione direttamente dall’INPS. 
 
ASSEGNO ORDINARIO
 
Il recente testo legislativo affianca alla domanda di concessione della cassa integrazione anche quella per l’accesso all’assegno ordinario.
La presentazione di tale domanda deve avvenire per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e l’eventuale assegnazione dovrà avere una durata massima di nove settimane.
L’ammortizzatore sociale di cui in analisi è garantito dal Fondo di integrazione salariale, il quale comprende tutti i datori di lavoro – anche non organizzati in forma d’impresa – che occupano mediamente più di cinque dipendenti; che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il Fondo di integrazione – considerato lo stato di emergenza – è tenuto ad erogare prestazioni agli aventi diritto seppur determinate in misura superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro.
I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale e che hanno già in corso un assegno di solidarietà, potranno presentare domanda di assegno ordinario, il quale sostituirà il precedente.
Altresì in tali ipotesi, l’INPS riconosce ai lavoratori l’80% della retribuzione per le ore non lavorate.
L’importo del salario non potrà essere superiore ai 1.129,66 euro (netti al mese) per le retribuzioni ordinariamente superiori ai 2.159,48 euro. Invece, per le remunerazioni inferiori a quest’importo, la retribuzione sarà di 939,89 euro (netti al mese).
Il pagamento ai lavoratori potrà avvenire con anticipo in busta paga da parte dell’azienda ovvero con pagamento diretto da parte dell’INPS al lavoratore.
L’una o l’altra ipotesi di pagamento è subordinata alle maggiori o minori possibilità finanziarie del datore di lavoro.
 
Lo Studio rimane a disposizione per fornire ogni indicazione utile.
 
Dott.ssa Maria Tremolada 
 
 
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