6 aprile 2020

La crisi epidemiologica attuale ha imposto a tutti l’obbligo di rimanere presso le proprie dimore al fine di attutire il più possibile il rischio di contagio.
Trattasi di scelta di preservazione doverosa, che, tuttavia, mal si concilia con le esigenze di molti, se non di tutti.
Come conciliare ad esempio l’obbligo imposto dal Governo con il diritto dei figli (di genitori separati) di frequentare continuativamente ed in egual misura entrambi i genitori, senza che il genitore collocatario strumentalizzi tale situazione per impedire al genitore non convivente di vedere i propri figli?
Nel silenzio più assoluto del Decreto Cura Italia, l’organizzazione familiare non può che essere rimessa alla collaborazione e al buon senso dei genitori stessi, chiamati ad affrontare una prova di grande responsabilità e maturità in una situazione assolutamente delicata quale quella che stiamo vivendo.
Ora, posto che l’unica disposizione in materia di “famiglia” contenuta nel Decreto Cura Italia (art. 83 co. 3 lettera a) indica tra i procedimenti non sospesi nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile quelli di competenza del Tribunale per i minorenni [relativi alle dichiarazioni di adottabilità; ai minori stranieri non accompagnati; ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona], il sistema giustizia non si ferma nei casi di strumentalizzazione cui si presta il divieto di allontanarsi dalla propria dimora.
Quanto all’effettiva e concreta applicazione della disposizione sopra richiamata del Decreto Cura Italia, è presto per le previsioni, benché - ad oggi - spiace segnalare come si stia assistendo alla posticipazione di tutte le udienze a data successiva al 15 aprile.
 
 
 
Avv. Dora Ballabio
 
 
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