31 marzo 2020
 
L’attuale emergenza sanitaria nazionale ha modificato improvvisamente le abitudini di tutti i cittadini e ha, nel contempo, paralizzato la buona parte delle attività in essere, tra le quali anche l’organizzazione di eventi privati.
Tra questi non può non citarsi il matrimonio.
Ebbene, secondo quanto disposto dall’art. 1 lettera c) del D.P.C.M. del 1 marzo 2020 sono sospese le “manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”, e tale imposizione è stata confermata dall’art. 1 lettera i) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020, che estende la validità di tale sospensione fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori provvedimenti.
Si precisa al riguardo che i matrimoni civili già fissati prima dell’emergenza potranno regolarmente celebrarsi alla sola presenza dei testimoni, rimanendo invece vietati i successivi festeggiamenti.
Di converso, tutti i matrimoni religiosi sono sospesi, in attesa di ulteriori interventi normativi.
Indipendentemente dal fatto che si tratti di matrimonio concordatario o civile, saranno gli sposi a decidere (forzosamente per i riti concordatari) se rinviare o meno la celebrazione del loro matrimonio.
E quale sarà la sorte dei contratti conclusi dai futuri sposi con le altre parti coinvolte nell’organizzazione del matrimonio?
La risposta non è univoca.
Ogni contratto dovrà essere considerato a sé e i futuri sposi avranno il diritto di differire l’esecuzione dei contratti (ove possibile) ovvero di vedersi rimborsato il corrispettivo versato (integralmente o in acconto) per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nello stabilire che l’obbligazione, che diviene impossibile per causa non imputabile al debitore per causa di forza maggiore (tra le quali sicuramente è da annoverarsi la pandemia mondiale portata dal Coronavirus), si estingua con conseguente diritto per l’altra parte che ha adempiuto alla propria prestazione corrispettiva di vedersi restituire quanto versato (Sent. Corte Cass. N. 8766/2019).
 
Avv. Dora Ballabio
 
 
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