31 marzo 2020
 
Come capire se un contratto sottoscritto è valido nonostante la situazione epidemiologica attuale?
 
Ai sensi dell’art. 1256 c.c. l’obbligazione contrattuale si estingue quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore.
Il Covid-19 rientra tra gli esempi di causa di forza maggiore, in quanto è stato disposto lo stato di pandemia mondiale.
La giurisprudenza ritiene che in caso di prestazione impossibile l’obbligazione debba essere ritenuta estinta senza obbligo di risarcimento da parte del debitore per la mancata controprestazione, tuttavia la stessa sostiene altresì che ai sensi dell’art. 1463 c.c. il debitore non possa pretendere (o trattenere) la controprestazione dell'altra parte, essendo venuto meno per circostanze oggettive il sinallagma contrattuale (Sent. Corte Cass. N. 8766/2019).
Pertanto, il contratto stipulato la cui prestazione è da ritenersi impossibile a causa del Covid-19 dovrà considerarsi estinto, con la conseguenza che il contraente che ha già onorato la propria prestazione ha diritto alla restituzione di quanto corrisposto.
Nel caso in cui, invece, la prestazione sia impossibile solo temporaneamente, il co. 2 dell’art. 1256 c.c. prevede che l’obbligazione rimanga valida sino a quando la prestazione non torni esigibile, a meno che il creditore che ha provveduto al pagamento non abbia più interesse a conseguirla, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (Cassazione civile, sez. III, 20/12/2007, n. 26959).
Il principio sopra espresso è stato recepito dall’art. 91 del Decreto Cura Italia, che, pur riferendosi ai contratti pubblici, decreta la non ascrivibilità al debitore, che non riesca ad adempiere alla propria prestazione per cause connesse al Covid-19, di alcuna responsabilità da risarcimento del danno.
inoltre, con particolare riguardo ai viaggi turistici, il Governo è intervenuto espressamente stilando una serie di linee guida, che è possibile rinvenire nel decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 (art. 28).
In sintesi, la richiesta deve essere effettuata entro 30 giorni dall’annullamento o sospensione dell’evento ed il rimborso deve essere erogato entro 15 giorni.
Alternativa al rimborso può essere la modifica delle date di viaggio di concerto con l’operatore turistico di riferimento.
 
Avv. Dora Ballabio
 
 
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