4 giugno 2020 
 
Il Comitato Europeo per la protezione dei dati, c.d. E.D.P.B. in data 29 gennaio 2019 ha pubblicato le linee guida concernenti il “processing of personal data through video devices”.
Trattasi di linee guida con cui è stata altresì chiarita la questione relativa alla video-sorveglianza dei locali condominiali adibiti alla raccolta rifiuti, spostando finalmente l’attenzione sul tema delle video-riprese in luoghi privati (il Condominio) e non solo pubblici.
Nello specifico, ci si domanda se debba prevalere l’interesse legittimo del singolo condomino a non essere filmato dalle telecamere ovvero l’interesse del Condominio a scongiurare sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle modalità di attuazione della raccolta differenziata da parte degli stessi condòmini.
Tale rischio, invero, è quanto mai concreto, specialmente in mancanza del c.d. Ecuo Sacco (sacco rosso), che, come noto, consiste in un virtuoso progetto sperimentale per la raccolta del secco.
Siffatto progetto non solo consente di ridurre la quantità di rifiuti e di introdurre una tariffa più equa responsabilizzando il cittadino, bensì permette anche di “tracciare” il proprietario dell’Ecuo Sacco per il tramite di un codice identificativo appositamente indicato sul sacco medesimo.
In tal modo, sarà possibile indirizzare direttamente all’interessato eventuali contestazioni con riguardo alle modalità di raccolta e smaltimento rifiuti.
Nondimeno, è pacifico che la limitata operatività del suddetto progetto determini l’aumento del rischio di sanzioni amministrative a carico del Condominio in presenza di condomini irresponsabili, i quali – con condotte tutt’altro che lodevoli – non si preoccupano minimamente di differenziare i rifiuti. 
L’interesse legittimo del Condominio di videosorvegliare i locali rifiuti trova così fondamento nell’esigenza di raccogliere le prove necessarie per eventuali cause civili, evitando che le mancanze dei singoli pregiudichino il Condominio nel complesso.
Alla luce delle linne guida diffuse, il Condominio sarà legittimato ad installare telecamere per la videosorveglianza dei locali rifiuti, a condizione che sia stata precedentemente raccolta adeguata prova documentale attestante le reiterate sanzioni amministrative emesse a carico del Condominio per le mancanze di qualche condomino.
Le prove raccolte devono attestare chiaramente la data e la tipologia della sanzione, nonché le perdite finanziare subite dal Condominio per onorare il pagamento delle intervenute sanzioni.
Quale corollario, l’installazione di telecamere per meri fini preventivi non sarà consentita.  
E IN CASO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CONTENITORI SITUATI AL DI FUORI DELL’AREA CONDOMINIALE?
Tale questione ha una diversa ratio, laddove l’interesse legittimo del Condominio non può trovare tutela per via della collocazione dell’area raccolta rifiuti in una zona di pubblico transito.
In tal caso, quindi, le riprese non saranno mai consentite.

Dott.ssa Maria Tremolada
 
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