21 maggio 2020 

Il decreto-legge n. 34/2020, meglio noto come Decreto Rilancio, ha rimodulato la materia locatizia, ampliando le tipologie di immobili e di soggetti destinatari del credito d’imposta e – contestualmente – introducendo vincoli per il relativo accesso.
Si precisa fin da subito al riguardo come il credito d’imposta previsto dal Decreto Rilancio non sia cumulabile con quello di cui all’articolo 65 del decreto-legge n. 18/2020, con cui tale misura era stata applicata ai soli beni immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi).
Ora, il credito d’imposta – nella misura del 60 % dell’ammontare dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo (destinati all’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico ovvero riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo) – viene esteso agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro nel periodo d’imposta del 2019.
Ma vi è di più.
Tale credito d’imposta spetta altresì alle strutture alberghiere e agrituristiche – peraltro indipendentemente dal volume dei ricavi e dai compensi registrati nel precedente periodo d’imposta – nonché agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitti d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo, il credito d’imposta spetterà invece nella misura del 30 % dei relativi canoni.
Infine, gli impianti sportivi (ad esempio: palestre e piscine) – in ragione del sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione – avranno diritto ad una riduzione del 50 % del canone locatizio contrattualmente disposto, limitatamente alle mensilità comprese tra marzo a luglio 2020.
A tutto quanto premesso si aggiunge un vincolo: i soggetti locatari sopraindicati, ed esercenti attività economica, avranno diritto al credito d’imposta nella misura del 60 % ovvero del 30 % del canone locatizio a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 % rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d’imposta.
E PER GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO?
Purtroppo, al pari del decreto Cura Italia, nulla è stato sancito per gli immobili ad uso abitativo.
I privati, pertanto, dovranno corrispondere il canone di locazione senza aver diritto ad alcuna agevolazione fiscale.
L’unico tentativo esperibile dal conduttore è il dialogo con il proprietario dell’immobile, nella speranza di accordarsi per riequilibrare le posizioni contrattuali.
 
 
Dott.ssa Maria Tremolada 
 
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.