9 aprile 2020

Come noto, le prescrizioni legislative poste in atto dal Governo ai fini di preservare la salute pubblica (DPCM 08.03.2020) impongono dei severi limiti alla mobilità personale, con risvolti negativi che si ripercuotono sulle abitudini quotidiane dei cittadini comportando spesso anche episodi depressivi.
Ebbene, la vita all’interno delle mura domestiche può risultare difficile per molti, soprattutto se non si hanno a disposizione spazi all'aperto.
Quali rimedi pone la legge al riguardo?
Fatta eccezione per chi abita in una casa indipendente, la maggior parte degli italiani vive in una realtà condominiale.
L'ente condominiale è composto da diverse aree comuni che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., sono di proprietà di tutti i condomini, che, come tali, possono utilizzarle nel rispetto dell'altrui godimento essendone comproprietari come previsto ex art 1102 c.c.
La recente giurisprudenza in materia ha avallato il consolidato orientamento stabilendo che “i cortili (e, successivamente all'entrata in vigore della l. n. 220 del 2012, le aree destinate a parcheggio) rientrano, salvo una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, tra le parti comuni dell'edificio” (Sent. Corte Cass n. 16070/2019).
Come tali dunque, le aree condominiali devono considerarsi proprietà privata, con la conseguenza che non possono essere comminate sanzioni sul suolo condominiale per la violazione delle prescrizioni di limitata mobilità.
La normativa restrittiva in vigore vieta espressamente ai cittadini italiani di uscire di casa se non per comprovati motivi di salute e/o lavorativi, e, molte regioni hanno amplificato le direttive statali con limiti ancora più stringenti.
Tuttavia, né le prescrizioni statali né le prescrizioni regionali possono vietare il godimento delle aree di proprietà dei condomini, tra le quali rientrano anche i cortili e i giardini condominiali.
Premesso quanto sopra, l'utilizzo delle aree condominiali deve comunque essere esercitato nei limiti del buon senso e secondo la prudenza che oggi si rende necessaria, laddove le prescrizioni imposte sono finalizzate a garantire la sicurezza sanitaria di ciascuno di noi.
Sarà pertanto opportuno, e doveroso, rispettare sempre le seguenti regole:
- passeggiare e svolgere attività fisica in autonomia, mantenendo la distanza di almeno un metro dagli altri condomini che si dovessero incontrare;
- utilizzare sempre la mascherina e i guanti, prestando particolare attenzione a maniglie, corrimani, ascensore;
- lavarsi le mani dopo essere rientrati nel proprio appartamento di proprietà esclusiva, indipendentemente dalla sanificazione eseguita all’interno del Condominio.
 
La proprietà è di tutti ed è responsabilità di ciascun condomino garantire la sicurezza, di sé e degli altri.
 
Avv. Dora Ballabio
 
 
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