2 aprile 2020

Pur trattandosi di una questione di indiscusso impatto economico e sociale, ad oggi non vi è alcun intervento legislativo in materia locatizia. Un’unica eccezione è prevista all’articolo 65 del decreto Cura Italia, il quale riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, a condizione che si tratti di beni immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Nulla è stato sancito per privati e liberi professionisti, i quali dovranno continuare a corrispondere regolarmente il canone di locazione, senza alcuna agevolazione.
L’emergenza da COVID-19 costituisce certamente giusta causa per richiedere il recesso del contratto di locazione – trattandosi di motivo estraneo alla volontà del conduttore e da lui assolutamente imprevedibile – ma non esclude il rispetto del termine di preavviso di sei mesi in capo al conduttore medesimo (cfr. articolo 2 della legge 431/1998).
Quest’ultimo, difatti, è pur sempre tenuto a recapitare al locatore una raccomandata con ricevuta di ritorno, manifestando la propria volontà di recedere anticipatamente dal contratto, nonchè a versare al locatore l’importo pari ai sei canoni mensili corrispondenti al periodo di preavviso, perfino se in presenza del rilascio dell’immobile.
 
QUALI POSSIBILI SOLUZIONI IN ASSENZA DI ADEGUATA TUTELA LEGISLATIVA?
 
L’unico tentativo esperibile dal conduttore è il dialogo con il proprietario dell’immobile, nella speranza che ci si accordi per la riduzione del canone di locazione, di modo da poter sostenere spese ridotte, contestualmente conservando l’immobile anche una volta cessata l’emergenza epidemiologica.
Qualora ciò si verificasse e venisse predisposto un nuovo canone di locazione da versare per i mesi di durata dell’emergenza sanitaria, il proprietario dell’immobile locato è tenuto alla registrazione del nuovo accordo con il Modello 69, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda altresì al locatore di comunicare a quest’ultima, mediante compilazione del Modello RLI, l’eventuale disdetta anticipata del contratto di locazione, al fine di evitare di dover pagare le tasse su canoni mai riscossi.
 
LE PROCEDURE DI SFRATTO SONO SOSPESE?
 
La risposta è positiva.
I rilasci di immobile, anche di uso non abitativo, a seguito di intimazione di sfratto per morosità sono sospesi fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe. Lo Studio rimane a disposizione per fornire ogni indicazione utile.
 
 
Dott.ssa Maria Tremolada
 
 
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