La cosiddetta Riforma del Condominio (L. 220/2012) e il successivo decreto Destinazione Italia (d.l. 23 dicembre 2013, n. 145) hanno notevolmente modificato la disciplina relativa alle multe condominiali e hanno introdotto un vero e proprio procedimento di irrogazione delle sanzioni correlate alla violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento condominiale. 

Invero, la normativa attuale prevede all’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile[1] che: “per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice.”

Trattasi di previsione che si discosta notevolmente dal passato con riguardo al valore delle sanzioni, precedentemente ancorato a pochi centesimi di euro.

Inoltre, con riguardo al procedimento di irrogazione, nessuna precisazione veniva fornita dal legislatore.

Diversamente, il novellato art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile[2] precisa che la sanzione venga direttamente irrogata dall’Assemblea dei Condomini tramite delibera approvata con le maggioranze di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c., e, pertanto, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore millesimale dell’edificio. 

A tal proposito, si segnala come anche l’amministratore possa irrogare le sanzioni previste dall’articolo summenzionato, seppur entro i limiti seguenti:

  • in caso di apposita previsione all’interno del Regolamento Condominiale;
  • previa specifica autorizzazione da parte dell’Assemblea.

Qualora il Regolamento non contenga alcuna previsione in tal senso, l’Assemblea sovrana sarà comunque libera di deliberare la relativa modifica, purché vi sia il consenso unanime sul punto, trattandosi di delibera che incide sui diritti soggettivi dei condomini.

Ulteriore novità è stata introdotta per il caso di comportamento reiterato, laddove l’attuale normativa consente l’applicazione di una sanzione di importo superiore, fissato nel suo limite massimo nella misura di € 800,00.

Secondo constante giurisprudenza, le eventuali delibere assembleari che prevedano sanzioni di importo maggiore, saranno ritenute illegittime e quindi contestabili dal singolo condomino. 

Ancora senza risposta rimane la questione relativa alle modalità di accertamento della violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento.

Si ritiene al riguardo che l’Assemblea possa decidere di stabilire le modalità di accertamento che ritiene più opportune.

Infine, qualora il condomino non provveda spontaneamente al pagamento della somma irrogata a titolo di sanzione, il Condominio sarà costretto ad attivare un procedimento di mediazione presso gli Organismi competenti, peraltro accollandosi i relativi costi, e, in caso di mancato accordo in sede stragiudiziale, dovrà ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

- Dott.ssa Martina Iovino - 

 

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[1] Articolo modificato dall’articolo 24 della Legge 11.12.2012 n. 220 (con decorrenza dal 18.06.2013) e, successivamente, dall’articolo 1 del D.L. n. 23.12.2013 n. 145 (con decorrenza dal 24.12.2013)

[2] Articolo modificato dal d.l. n. 145/2013 (decreto Destinazione Italia).