DISSENSO ALLE LITI IN CONDOMINIO AI SENSI DELL'ART. 1132 c.c.

 

Per l’ipotesi in cui il partecipante del condominio non condivida la scelta deliberata dall’assemblea di adire la giustizia promuovendo una lite o resistendo a una domanda, è prevista dall’ordinamento giuridico una dettagliata procedura da seguire affinché il condomino dissenziente non subisca le conseguenze di una delibera non condivisa.

Ed invero, ai sensi dell’art. 1132 c.c. “qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”.

È pertanto prevista la possibilità per il condomino dissenziente di “estraniarsi” dalla lite, tramite un atto per il quale la legge non prevede particolari requisiti formali.

Si ritiene invero sufficiente che il dissenso sia comunicato in forma scritta, anche mediante comunicazione effettuata a mezzo di lettera raccomandata e non necessariamente per mezzo dell'ufficiale giudiziario secondo le modalità fissate dal codice di procedura civile (Cass. 2967/1978).

Il dissenso deve essere comunicato all'amministratore condominiale o, in mancanza, a tutti i condomini, entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare, se il condomino dissenziente vi ha partecipato, o, se assente, da quella in cui ne ha avuto conoscenza.

Il termine di trenta giorni per la comunicazione dell'atto di estraniazione è di decadenza, sicché la sua inosservanza non potrà essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. 2453/1994).

Quanto alle conseguenze, il rimedio assicurato dalla norma al condomino dissenziente opera unicamente all'interno dei rapporti condominiali.

Infatti, in caso di soccombenza del condominio nella lite, tutti i condomini, anche i dissenzienti, risponderanno nei confronti della parte vittoriosa.

Al condomino che abbia separato la propria responsabilità viene tuttavia riconosciuto il diritto di chiedere al condominio il rimborso di quanto sia stato costretto a pagare.

Deve inoltre precisarsi come l'esonero da responsabilità riguardi esclusivamente il pagamento delle spese processuali dovute nel caso di soccombenza, e non invece quanto il condominio è tenuto a corrispondere in relazione all'oggetto principale della domanda della parte vittoriosa.

Diversamente, in caso di esito favorevole della lite, la separazione di responsabilità sarà priva di effetti.

Qualora però il dissenziente abbia tratto vantaggio dalla lite, e nei limiti di tale vantaggio, egli sarà tenuto a contribuire alle spese che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente.

Con riguardo all’ambito di applicazione del suddetto articolo, occorre precisare come il dettato legislativo nulla precisi al riguardo, limitandosi a fare riferimento al caso in cui il condominio abbia deliberato di “promuovere una lite o di resistere a una domanda”.

Orbene, in mancanza di un dato letterale chiaro e preciso, è necessario avere riguardo all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza intervenuta in materia.

Secondo un primo orientamento, l’art. 1132 c.c. troverebbe applicazione nell’ambito di qualsivoglia lite che veda coinvolto il condominio, sia con riguardo a quelle promosse (ovvero subite) da soggetti terzi sia con riguardo a quelle promosse (ovvero subite) da uno o più condomini (in tal senso, Cass. 11126/2006).

Secondo un diverso orientamento, invece, l’art. 1132 c.c. non troverebbe applicazione nelle liti promosse, ovvero subite, dal condominio nei confronti dei condomini. In tal senso si è affermato che, nella specie di lite tra condominio e condomino, la norma citata non trova applicazione, nemmeno in via analogica, atteso che “l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore" (Cass. 801/1970).

Detto orientamento è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha avuto altresì cura di precisare che deve ritenersi affetta da invalidità la deliberazione assembleare la quale, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino disponga il pagamento di spese e di compensi anche a carico di quest’ultimo e "pro quota", in favore del difensore del condominio, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 cod. civ. (Cass. n. 13885/2014).

Al di fuori dell’ipotesi di lite tra condominio e condomini, la giurisprudenza è invece unanime nel ritenere affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso ai sensi dell’art. 1132 c.c. rispetto alla lite deliberata dall'assemblea atteso che detto dissenso, contemperando l'interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest'ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.

 

- Dott.ssa Silvia Di Nunzio -

 

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