3 giugno 2020 

Il 19 maggio 2020 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto Rilancio (Decreto-Legge n. 34/2020).
Quali sono le misure adottate per il settore del turismo, che, insieme alla cultura, è stato tra quelli “più gravemente colpiti sin dagli inizi dell’emergenza coronavirus a causa della significativa contrazione degli arrivi internazionali a cui si sono poi aggiunte le chiusure dovute alle misure di contenimento del contagio” come evidenziato dal ministro Dario Franceschini?
Gli articoli 176 - 182 del Decreto Rilancio contengono il c.d. “Pacchetto Turismo” e ulteriori misure si rinvengono in altre sezioni del decreto.
Di grande interesse si segnalano fin da subito le misure a “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” previste dall’art. 181 del Decreto Rilancio con lo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, nonché di garantire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid-19, privilegiando i consumi all’esterno.
Trattasi di novità assoluta laddove il Governo ha fornito una risposta immediata e concreta alle esigenze degli operatori del settore, colpiti duramente dal lock-down e chiamati a ripartire nel rispetto di distanziamenti difficili da attuare nella maggior parte dei casi.
La disposizione si rivolge a bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, stabilimenti balneari e gelaterie, oltre a tutti gli altri esercizi contemplati dall’art. 5 della legge n. 287/1991, e viene loro in soccorso esonerandoli dal pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) e del canone di cui all’art. 63 d.lgs. 446/1997 (Cosap) a far data dal 1 maggio e fino al 31 ottobre 2020.
Il ristoro per i Comuni del minor gettito sarà a carico di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, con una dotazione di 127, 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Ma vi è di più.
È altresì sospeso sino al 31 ottobre 2020 il regime di autorizzazioni da parte delle soprintendenze con riguardo alla posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, ed è disapplicato il termine di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, dovrebbero essere rimosse.
Unica condizione richiesta è che le suddette opere temporanee siano funzionali all'attività svolta dagli esercizi contemplati dalla norma in commento.
E con particolare riguardo alle modalità?
Assistiamo ad una vera e propria semplificazione.
Sarà difatti sufficiente presentare in via telematica all’ufficio competente dell’Ente Locale una domanda di nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, con allegata la sola planimetria, e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al DPR N. 642/1972 (sia per la domanda sia per il provvedimento finale concessorio).
Trattasi di procedura speciale in deroga alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, attuabile sulla base del combinato disposto della disposizione in esame e dell’art. 264 del Decreto Rilancio che regola nello specifico la materia edilizia.
Rimangono ferme le disposizioni del Codice della strada a garanzia del rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso e dei diritti dei terzi.
Quanto all’individuazione delle superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio, non è prevista alcuna previsione normativa, con la conseguenza che ogni Comune potrà autodeterminarsi sul punto.
Inoltre, dato il tenore letterale della norma, in caso di già avvenuto pagamento per fattispecie che godono del beneficio, si dovrà procedere al rimborso per il periodo dell’esonero.
Com’è stata accolta la misura in esame dagli operatori del settore?
Le prime risposte sono assolutamente positive, con molte domande non solo già presentate bensì già approvate.
E città come Varese, a titolo esemplificativo, vanno anche oltre il Decreto Rilancio estendendo a ciascuna tipologia di commerciante, non solo quindi a bar e ristoranti, ma altresì negozi di vicinato e para commerciali, la possibilità di occupare suolo pubblico con il proprio dehors senza alcun costo.
Non solo: tra le opzioni oggetto di studio da parte dell’Amministrazione comunale rientra altresì quella dell’occupazione di aree verdi.
In un momento in cui tutti noi abbiamo bisogno di bellezza, una misura di grande incidenza, che aiuterà tutti noi a riappropriarci delle nostre città, alla scoperta di angoli nascosti e con la suggestione di poter cenare in musei a cielo aperto, in molti luoghi che hanno fatto la storia del nostro Paese.
 

Avv. Giorgia Colombo 
 
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