30 aprile 2020

Nel breve termine saranno evidenti i danni prodotti dall’arresto improvviso della nostra economia e gli imprenditori e le famiglie ne subiranno gli effetti più nefasti, con la conseguenza che l’insolvenza nei pagamenti sarà più che mai ordinaria.
Quali potranno essere i rimedi?
Ad oggi non esiste alcun paracadute e la lenta ripresa economica che si prospetta nel futuro prossimo non allontanerà di certo le criticità.
Il nostro ordinamento, con la L. 3/2012, ha istituito una procedura, la c.d. procedura di composizione della crisi, che potrà rivelarsi uno strumento prezioso nel porre rimedio al sovraindebitamento dei debitori in grave difficoltà economica; debitori che non rientrano nella definizione di soggetti “fallibili” destinatari della legge fallimentare (r.d. 267/1942).
Trattasi, tuttavia, di procedura che non ha mai avuto un effettivo riscontro pratico e che, ad oggi, non ha prodotto i risultati sperati.
È però indubbio che fattori quali la riduzione dello stipendio mensile, la perdita del lavoro e il ridimensionamento del reddito disponibile in capo alle famiglie, causeranno una crisi economica da sovraindebitamento senza eguali, che richiederà il ricorso consistente a tale strumento.
In che cosa consiste la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?
In sintesi, partendo dai soggetti, possono accedere alla procedura in esame tutti i  consumatori estranei all’attività imprenditoriale o professionale, gli imprenditori commerciali sotto soglia ovvero che abbiano cessato l’attività da più di un anno, gli enti privati non commerciali, gli imprenditori agricoli e le start-up innovative, purché non vi abbiano fatto ricorso nei tre anni precedenti.
Con il termine “sovraindebitamento” si intende il perdurante squilibrio tra il debito contratto e il reddito disponibile in capo al debitore (cfr. art. 6 della L. 3/2012); circostanza che comporta l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni attraverso gli ordinari mezzi.
Quanto al procedimento vero e proprio, con la composizione della crisi da sovraindebitamento il legislatore ha voluto offrire ai debitori in buona fede uno strumento alternativo per soddisfare i propri debiti, attraverso un accordo di ristrutturazione degli stessi o, in alternativa, un piano del consumatore che assicuri il regolare pagamento dei creditori (cfr. art. 7 della L. 3/2012).
Affinché si applichi tale procedura, al debitore inadempiente devono essere già stati notificati il ricorso per decreto ingiuntivo e l’atto di precetto, che dovrà contenere, quest’ultimo, l’avvertimento che il debitore può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento per il tramite dell’Organismo di composizione della crisi.
L’accesso alla procedura garantirà vantaggi sia alla parte creditrice sia alla parte debitrice, laddove la  prima riscuoterà il credito vantato in un lasso di tempo ragionevole, ridotto rispetto ai consueti tempi dell’azione esecutiva, mentre il secondo otterrà lo stralcio di una parte dei debiti, che non saranno più esigibili dal creditore.
Il debitore che desideri avvalersi di tale procedura deve rivolgersi ad uno degli Organismi di composizione della crisi (c.d. Occ) indicati nell’elenco ufficiale fornito dal Ministero della Giustizia, ovvero richiedere al Tribunale competente in materia di nominare un professionista che possa aiutarlo per far fronte alla situazione debitoria, stipulando un accordo con il creditore ovvero predisponendo un piano del consumatore.
Infine, la proposta di accordo “deve necessariamente prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo” (art. 8 della L. 3/2012).
Precisato quanto sopra, occorre evidenziare come l’impianto descritto attraverserà presto un momento di profonda ristrutturazione, atteso che a far data dal 15 agosto 2020 entrerà in vigore il nuovo Codice della crisi d’impresa, che apporterà significative novità anche in materia delle procedure previste per il sovraindebitamento.
Si teme, al riguardo, che le innovazioni possano risultare quantomeno inopportune nel contesto attuale di crisi socio-economica che stiamo vivendo, benché il d.lgs. 14/2019, c.d. Codice della crisi d’impresa, realizzi la riforma da molti auspicata della disciplina delle procedure concorsuali; disciplina che risulta ancora affidata al r.d. 267/1942 (legge fallimentare) risalente al periodo fascista.
Ed è indubbio che il fallimento, o comunque lo scarso successo delle procedure di sovraindebitamento, sia legato a fattori, tra i quali risaltano la mancanza di conoscenza degli istituti previsti e la faticosa istituzione degli organismi cui è demandato il compito di gestire le procedure; tutti elementi che oggi hanno finalmente trovato la loro dimensione e che la riforma rischia di stravolgere, andando ad appesantire e rallentare il lavoro dell’organismo di composizione.
Auspicando che lo strumento sopra descritto possa costituire una risorsa, senza procrastinare ulteriormente i risultati sperati, lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
 
 
 
Dott.ssa Maria Tremolada
 
 
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