3 aprile 2020

Gli amministratori condominiali sono tenuti a provvedere alla sanificazione delle parti comuni, quali le scale, i corridoi di ingresso, gli ascensori, le maniglie e i citofoni, intervenendo in tal senso ogniqualvolta risulti necessario, in ottemperanza alla circolare emessa dal Ministero della Salute n. 3190 del 3 febbraio 2020.
Tale intervento può essere altresì ingiunto agli amministratori con ordinanza comunale contingibile e urgente.
Ora, con riguardo alle spese, trattasi di interventi che andrebbero deliberati dall’Assemblea dei condomini, ma che, nell’emergenza da COVID-19, rispondono a un’assoluta urgenza, e, come tali, non necessitano di preventiva autorizzazione.
Ed invero, la legge consente all’amministratore di procedere allo svolgimento di lavori urgenti, salvo poi riferirne alla prima assemblea condominiale utile (cfr. art. 1135 comma 2 c.c.).
Particolare attenzione andrà rivolta alla scelta dell’impresa che verrà incaricata.
Gli amministratori hanno difatti l’obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti professionali necessari tramite l’acquisizione di documentazione che attesti: l’iscrizione alla camera di commercio per l’attività di sanificazione, l’attestazione relativa alla informazione e formazione dei lavoratori, il documento di valutazione dei rischile e le schede dei prodotti utilizzati.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a verificare la protezione dei lavoratori, dotando questi ultimi di appositi dispositivi di protezione, e garantendo che i lavori vengano svolti nel rispetto delle norme sulla sicurezza, con particolare attenzione agli agenti chimici impiegati.
Ciò in quanto l’intervento di sanificazione dovrà attuarsi al termine della detersione e della disinfezione degli spazi comuni attraverso l’utilizzo di prodotti chimici, che devono essere idonei ad agire efficacemente nel rispetto della salubrità degli ambienti e della salute degli occupanti lo stabile.
Trattasi infatti di misure imposte a tutela di tutti, siano essi lavoratori, condomini ovvero amministratori, e che, come tali, devono essere adottate in concreto.
Da ultimo, si segnala che al termine delle attività, gli amministratori dovranno documentare l’intervento tanto alle autorità sanitarie, quanto al Sindaco e ai condomini.
 
 
Avv. Giorgia Colombo
 
 
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