25 marzo 2020
 
Il 31 gennaio 2020 in Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri (Dichiarazione dello stato di emergenza) per gestire l’epidemia di COVID-19. Il 3 febbraio 2020 è stata adottata la prima delle ordinanze dal Capo del Dipartimento della protezione civile. La Costituzione italiana non prevede l’ipotesi dello stato d’emergenza e tantomeno quella dello stato d’eccezione. Prevede soltanto lo “stato di guerra” [che deve essere deliberato dalle Camere, le quali “conferiscono al Governo i poteri necessari” (art. 78 Cost.)]. Al di fuori di questa ipotesi, quando ricorrono “casi straordinari di necessità e d’urgenza”, il Governo adotta decreti-legge, che devono essere presentati il giorno stesso per la conversione alle Camere, le quali, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (art. 77 Cost.). La dichiarazione dello stato d’emergenza è pertanto fondata sulla normativa di rango primario adottata in materia di protezione civile. Sulla base di tale dichiarazione sono state adottati decreti-legge [di cui solo il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 convertito dalla legge 5 marzo 2020 n. 13], Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze e circolari del Ministro della Salute, Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Direttive del Ministro dell’Interno destinata ai Prefetti e circolari, ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, ordinanze regionali e ordinanze comunali. Oltre alla dichiarazione dello stato d’emergenza, la fonte del diritto su cui si fondano gli atti normativi adottati successivamente è il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, che indica le forme attraverso le quali le misure di contenimento possono essere adottate, ovvero con “uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”, elencando, in via non tassativa, i limiti alle libertà e ai diritti costituzionali. Ecco perché i limiti sempre più stringenti alle libertà e ai diritti costituzionali vengono imposti attraverso l’emanazione di Dpcm, quale il Dpcm del 22 marzo 2020 da ultimo firmato. Inutile dire come tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non consentano alcuno dei controlli previsti dalla Costituzione italiana e come gli stessi non sempre trovino un fondamento nel decreto-legge a monte. E si tratta di strumenti giuridicamente assai fragili, in quanto impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, e in molte espressioni forieri di numerosi dubbi interpretativi, come già emerso in sede di applicazione pratica.
 
Avv. Giorgia Colombo
 
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