La Legge n. 206/2021, adottata dal Parlamento lo scorso novembre, delega il Consiglio dei Ministri ad adottare uno o più decreti legislativi che determinino un vero e proprio riassetto formale e sostanziale del processo civile.
Gli obiettivi, delineati in modo chiaro ed esplicito nel primo comma dell’art. 1 della normativa, si pongono in linea con gli impegni assunti dall’Italia nei confronti dell’Unione Europea nell’ambito del PNRR: semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, al fine di ridurre del 40% i tempi dei procedimenti, senza, però, pregiudicare la garanzia del contraddittorio.
Mentre i decreti legislativi attuativi della legge delega dovranno essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta legge, alcune disposizioni della stessa sono destinate a trovare applicazione già nei procedimenti che saranno instaurati a partire dal prossimo 22 giugno, come sancito dall’art. 1, c. 37 della L. n. 206/2021 (per i procedimenti pendenti, viceversa, si dovrà fare riferimento alla disciplina precedente).
Di seguito, si riassumono, pertanto, le modifiche immediatamente apportate dalla L. n. 206/2021.

 

DIRITTO DELLE ESECUZIONI:
• PIGNORAMENTI PRESSO TERZI: modificando il testo dell’art. 543 c.p.c., la riforma pone a carico del creditore procedente nuovi rilevanti adempimenti:

1- notifica al debitore e al terzo dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento;

In caso di mancato adempimento:

- INEFFICACIA del pignoramento (solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso);

- gli obblighi del debitore e del terzo cessano a partire dalla data dell’udienza, come indicata nell’atto di pignoramento.

2- deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

 

• COMPETENZA NEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA AVVERSO LA P.A.: Il legislatore interviene anche sull’art. 26-bis, c. 1, c.p.c., sancendo che i procedimenti che verranno avviati dopo il 22.06.p.v. nei confronti di un’Amministrazione dello Stato dovranno essere instaurati avanti il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, salvo quanto disposto dalle leggi speciali.

 

DIRITTO DI FAMIGLIA:
• NEGOZIAZIONE ASSISTITA: tale modalità di risoluzione consensuale delle controversie, già prevista in materia di separazione dei coniugi, potrà trovare applicazione – oltre che nei casi di cui all’art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 – altresì rispetto ai procedimenti che riguardano:

1. le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio – sia minori che maggiorenni non economicamente autosufficienti – e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;
2. l’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la modifica dell’assegno eventualmente già determinato;
3. gli alimenti dovuti ai sensi dell’art. 433 c.c. e le loro modifiche.

• RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI VIOLAZIONE O INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE O DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI: ex art. 709-ter, c. 2, n. 3, c.p.c., il genitore che viola o non osserva le prescrizioni imposte dal giudice nei provvedimenti citati, potrà essere chiamato dal giudice al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prescrizioni inattese.

• CURATORE SPECIALE DEL MINORE: la riforma amplia i casi in cui risulta necessaria la nomina di una persona che affianchi o assista il minore.
In particolare, modificando il testo degli artt. 78 c.p.c. e 80 c.p.c., il legislatore ha sancito che la stessa:

dovrà essere disposta OBBLIGATORIAMENTE, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1. con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

2. in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3. nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4. quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

 

potrà essere disposta DISCREZIONALMENTE:

1. quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore;

2. nell’ipotesi di procedimenti di natura cautelare.

Inoltre:
- il curatore speciale del minore potrà essere titolare di “poteri di rappresentanza sostanziale” e sarà tenuto all’ascolto del minore;
- il minore ultraquattordicenne, i genitori, il tutore e il p.m., potranno chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore per gravi inadempienze o per il venir meno dei presupposti della sua nomina.

• INTERVENTO DI PROTEZIONE DEL MINORE DA PARTE DELLA PUBBLICA AUTORITÀ: ad essere oggetto di modifica è l’istituto previsto dall’art. 403 c.c., concernente la possibilità da parte delle autorità amministrative, delle forze dell’ordine e dei servizi sociali di intervenire in situazioni assolutamente emergenziali di abbandono morale o materiale del minore.
In particolare, il legislatore ha modificato la predetta disposizione, ridefinendo i presupposti dell’istituto e prevedendo maggiori verifiche e controlli in sede giurisdizionale.
Sono stati, difatti, introdotti rigorosi termini (di natura, pertanto, perentoria), il cui mancato rispetto determinerà la perdita di efficacia del provvedimento.

 

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